Sulla iscrizione anagrafica del contratto di convivenza.

Nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2134/2023 promosso da … e da ….

RICORRENTI
E
MINISTERO DELL\’INTERNO (C.F. 97149560589), in persona del Sindaco del Comune di
Molfetta in qualità di Ufficiale di Stato Civile, rappresentato e difeso dall\’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bari (C.F. ADS93003250722) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest\’ultima in Bari, alla via Melo 97;
letti gli atti,
sentire le parti,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente:
RESISTENTE
ORDINANZA
I ricorrenti,_… agiscono in giudizio ex art. 700 c.p.c. per chiedere l\’iscrizione anagrafica, da parte del Sindaco del Comune di Molfetta, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, dilllllllll- nel registro della popolazione residente nel Comune di Molfetta; il suo inserimento nello stato di famiglia di-11111111111 e l\’annotazione, ai sensi della legge 76 del 2016 e del d. lgs 30/2007, del loro contratto di convivenza hanno allegato le seguenti circostanze:
di essere l\’uno cittadino italiano e l\’altra cittadina del Turkmenistan che, nel corso del 2019, si conoscevano ad Abu Dabhi, dove entrambi risiedevano per
motivi di lavoro, ed iniziavano una relazione affettiva;
– che nel febbraio 2020 la – si recava nel proprio paese al fine di rinnovare il
passaporto e che successivamente non le veniva più permesso di allontanarsi dal territorio
dello stato di origine;
– che nell\’aprile del 2022, il 1-1 faceva rientro in Italia e che, in data 22/08/2022, veniva
raggiunto dalla compagna, a seguito dell\’ottenimento, da parte di quest\’ultima, di un visto
turistico;
– che la coppia decideva così di formalizzare la loro relazione di fatto, che procedeva in
maniera stabile e continuativa, sottoscrivendo, in data 20/12/2022, un contratto di
convivenza e stabilendo residenza comune presso l\’abitazione del- sita in Molfetta;
– che in data 28/12/2022 inviavano il suddetto contratto al Comune di Molfetta al fine di
ottenerne l\’annotazione oltre che l\’iscrizione anagrafica della
che in data 26/01/2023, non avendo ricevuto alcuna risposta, reiteravano la richiesta,
insistendo, inoltre, per il rilascio dello stato di famiglia dei due conviventi;
– che il Comune di Molfetta, dopo aver inviato ai ricorrenti lo stato di famiglia del solo –
comunicava l\’impossibilità di procedere alla registrazione del contratto di convivenza e
all\’iscrizione anagrafica così come richiesta, richiamando il contenuto della Circolare n. 78
del 21/09/2021 del Ministero dell\’Interno, per mancanza di un regolare permesso di
soggiorno da parte dei richiedenti;
che i ricorrenti contestavano il contenuto di tale rigetto, senza tuttavia ricevere alcuna
risposta da parte del Comune resistente e che, per tali motivi, si ritrovavano costretti ad adire
le vie legali;
– che sussiste il periculum in quanto la 11111111e1s1se1n1d1o 1p riva di permesso e carta di
soggiorno, rischia l\’espulsione dallo Stato italiano con divieto di reingresso ed eventuale
trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri.
Si è costituito il Ministero dell\’Interno eccependo, preliminarmente, l\’inammissibilità del
ricorso cautelare per difetto dei requisiti di sussidiarietà e strumentalità e, nel merito,
l\’insussistenza dei requisiti del famus-bonis juris e del periculum in mora.
Deduce parte resistente, a sostegno della propria tesi, che requisito indefettibile ai fini
dell\’ottenimento dell\’iscrizione anagrafica è la condizione di previa regolarità sul territorio
nazionale, secondo quanto emerge dalle disposizioni del Testo unico Immigrazione e secondo
quanto precisato dalla già citata circolare del Ministero stesso n. 42/2006.
***
Ciò premesso il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità prospettate da parte resistente , la quale sostiene che lo strumento cautelare atipico e residuale di cui all\’art. 700 c.p.c. non può trovare applicazione esistendo la specifica procedura di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinata dagli artt. 95 e ss. del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ovvero il ricorso amministrativo dinnanzi al prefetto ai sensi dell\’art. 36 del D.P.R. 223/1989.
La prima disposizione regola l\’ipotesi di rettificazione di un atto dello stato civile che già sussiste e
di rifiuto dell\’ufficiale di eseguire una annotazione, mentre nel caso in esame si tratta di procedere
ad una nuova iscrizione anagrafica rigettata per carenza di presupposti (cfr. art. 95 DPR 396/2000: :
\”Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto
distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all\’articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un
atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto
dell\’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una
trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui
circondario si trova l\’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l\’atto di cui si tratta o
presso il quale si chiede che sia eseguito l\’adempimento.\”).
La seconda disposizione regala ipotesi diverse da quelle in esame ovvero il rifiuto al rilascio di
certificati ovvero la correzione di errori in essi contenuti (cfr. 36 del D.P.R. 223/1989 Avverso il
rifiuto opposto dall\’ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori
contenuti in essi, l\’interessato può produrre ricorso al prefetto\”).
Nel caso prospettato dai ricorrenti, in ogni caso, lo strumento azionato garantisce effetti ulteriori
rispetto al procedimento di volontaria giurisdizione o di tutela in via amministrativa richiamato dal
resistente, in quanto consente una tutela anticipatoria piena ed in via d\’urgenza in grado di tutelare i
diritti soggettivi coinvolti, di rilievo sia comunitario, quali il diritto alla libera circolazione e al
libero soggiorno dei cittadini di uno stato membro e dei loro familiari nel territorio dell\’unione, sia
costituzionale, quali accesso a cure mediche, servizi previdenziali o assistenziali e al lavoro.
Altrettanto infondata è l\’eccezione relativa alla mancata strumentalità del ricorso rispetto al giudizio
di merito, essendo desumibili i termini di quest\’ultimo, in relazione alla tutela dei diritti soggetti
coinvolti, come si evince anche dal richiamo operato nella parte finale del ricorso (in cui i ricorrenti
dichiarano di voler reiterare, \” nel successivo giudizio di merito, le richieste di accertamento e
condanna presentate con il presente ricorso, nonché di presentare domanda di risarcimento del
danno, anche in forma specifica, ove ritenuto opportuno. )
***
Nel merito, il ricorso è fondato.
Come noto, i presupposti della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., sono il fumus boni iuris ed il
periculum in mora. In particolare, la cognizione del fumus boni juris si concreta in un accertamento
delibativo del diritto cautelando, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, saggiata sulla scorta dell\’intero contesto probatorio o indiziario acquisito nell\’ambito del procedimento, senza
pregiudizio del successivo riesame. L\’ulteriore requisito, diverso e concorrente, del pregiudizio
imminente ed irreparabile sottende, invece, il riscontro di una situazione pregiudizievole che si
profili con i caratteri della immediatezza e prossimità e che non consenta, se non tempestivamente
arrestata, una completa reintegrazione del diritto azionato, ovvero cui non sia possibile rimediare
nemmeno con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno.
***
Sotto il profilo del fumus, sussistono elementi per ritenere fondato il diritto di 1111111111111- ad
ottenere l\’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente nel Comune di Molfetta,
sulla base delle dispos izioni comunitarie che riconoscono al cittadino dell\’Unione Europea ed ai
suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri (cfr. Direttiva 38/2004/CE recepita in Italia con il D.Lgs. n. 30 del 2007).
La ricorrentellllllllllll- infatti, ha documentato una stabile convivenza nel Comune di
Molfetta con il cittadino comunitario, ~1111111111111 (cfr. contratto di convivenza del 20.12.2022).
L\’art. l co. 36 della legge 76 del 2016 prevede che \”Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37
a 67 si intendonop er «co11vive11dtii fatto», due persone maggiorenni,u nite stabilmented a legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un unione civile\”.
Il successivo co. 37 prevede che \’\’.ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36,
per l\’accertamentod ella stabile convivenzas i fa riferimento alla dichiarazio11ea 11agrajicad i cui
a/l\’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell\’articolo 13 del regolamento di cui decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 \”.
Le dichiarazioni a cui quest\’ultima disposizione fa riferimento sono quelle indicate dal
Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente: l\’art. 4
di tale decreto stabilisce che agli effetti anagrafici per famiglia si deve intendere \”un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune\”; l\’art. 13, co. 1, lett. B,
fa invece riferimento alle dichiarazioni concernenti la \”costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero (i) mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della
convivenza.\”.
Secondo parte resistente il diritto dello straniero all\’iscrizione anagrafica nei termini appena indicati
è subordinato alla sussistenza di tre presupposti: a) la regolarità del soggiorno in Italia; b) la dimora
abituale nel Comune; c) la presentazione di passaporto o documento equipollente, nonché degli atti
originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare.
Tale tesi non è condivisibile.
La normativa comunitaria in materia di diritto di circolazione e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, è regolata dalla Direttiva 2004/38/CE, la quale, con l\’art. 3, co. 2, impone agli stati
membri, conformemente alla propria legislazione nazionale, di agevolare l\’ingresso e il soggiorno
di: \”a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all\’articolo 2, punto 21
, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell\’Unione titolare del diritto di
soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell\’Unione lo
assista personalmente;b) il partner con cui il cittadino dell\’Unione abbia una relazione stabile
debitamente attestata \”.
La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 30 del 2007 il cui art. 3, co. 2,
lettera b2 e art. 9 comma 5, recitano: \”Ai fini dell\’iscrizione anagrafica, [. . .], i familiari del
cittadino dell\’Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare,
in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445: a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità; b) un documento rilasciato
dal!\’ autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare [. . .};
e) l\’attestato della richiesta d\’iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell\’Unione; e-bis) nei
casi di cui all\’articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l\’esistenza di
una stabile relazione con il cittadino dell\’Unione. \”.
La normativa appena citata non richiede espressamente un regolare permesso di soggiorno da parte
del richiedente al fine di dimostrare la stabile relazione con il cittadino europeo, bastando a tale
scopo, più genericamente, dei documenti ufficiali, fra i quali senza dubbio rientra il contratto di
convivenza autenticato.
La prevalenza della normativa comunitaria richiamata sul testo unico immigrazione deriva, oltre
che dal generale principio di primato del diritto unionale rispetto alle norme contrastanti degli Stati
membri, anche dall\’art. 23 del D. lgs. N. 30/2007, il quale stabilisce che \”Le disposizioni del
presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana.\”.
Si aggiunga che la natura dichiarativa dell\’iscrizione anagrafica con riferimento alle convivenze di
fatto comporta che ciò che rileva ai fini dell\’iscrizione è la stabile convivenza che assurge ad
elemento costitutivo della formazione sociale della convivenza di fatto e che le dichiarazioni rese
all\’anagrafe, stante il loro carattere meramente ricognitivo, oltre a non essere indispensabili sul
piano probatorio, possono anche essere superate mediante prova contraria.
Sul punto, ex multis, il Tribunale di Foggia, secondo cui \”le risultanze anagrafiche assumono
rilievo di mera presunzione legale della sussistenza di un rapporto di convivenza e della suastabilità, costituendo tale requisito formale non già un elemento costitutivo della fattispecie (dato
dalla stabilità della convivenza) quanto piuttosto una modalità di accertamento presuntivo della
fattispecie in oggetto, accertamento che tuttavia può essere reso con qualsiasi mezzo di prova,
posto che, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi costituita, in presenza del requisito formale,
la convivenza di fatto paradossalmente iniziata da un solo giorno.\” (ord. del 30/11/2022); o ancora
il Tribunale di Milano, il quale ha precisato che \”Avendo la convivenza natura «fattuale», e, cioè,
traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile
formale, la dichiarazione anagrafica è strumento privilegiato di prova e non anche elemento
costitutivo e ciò si ricava, oggi, dall\’art. 1 comma 36 della Legge 76 del 2016, in materia di
«regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».
La definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni
riferimento ad adempimenti formali[. . .). In altri termini, il convivere è un «fatto» giuridicamente
rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant\’è che
la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla legge 76 del 2016 «per l\’accertamento della stabile
convivenza»,q uanto a dire per la veri.ficad i uno dei requisiti costitutivi ma non anchep er
appurarne l\’effettiva esistenza fattuale\” ( ord. del 31/05/2016).
Nel caso in esame è stata dimostrata una stabile convivenza tra i ricorrenti mediante il deposito del
contratto di convivenza, ai sensi dell\’art. 1, co. 50 e ss della L. n. 76/2016, stipulato il 20.12.2022
innanzi all\’aw. Roberta Maria Porro, contratto con il quale le parti hanno fissato residenza comune
presso l\’abitazione del- in Molfetta (doc. 1), preceduto da una dichiarazione di ospitalità presso
la medesima abitazione in data 24.8.2022 (doc. 2).
La convivenza dei ricorrenti ed il radicamento sul territorio del Comune di Molfetta trova conferma
anche nelle dichiarazioni rese all\’udienza del 20/06/2023 dalla- la quale, dopo aver
ricostruito le vicende del proprio rapporto con il~ in modo coerente rispetto a quanto esposto
negli scritti difensivi, ha riconosciuto i famigliari di quest\’ultimo nella documentazione fotografi.ca
esaminata ed attestante momenti di convivialità familiari incompatibili con una permanenza
occasionale sul territorio del Comune di Molfetta.
Dalle dichiarazioni del- è poi emerso che proprio sul territorio del Comune i due svolgono una
attività di ricezione turistica che radica ulteriormente il convivente straniero sul territorio comunale.
Per le ragioni indicate, in definitiva, sussiste il fumus bonis iuris della pretesa azionata.
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Accertata, per i motivi sopra esposti, la sussistenza del fumus bonis iuris, occorre esaminare quella
del periculum in mora.
Detto pericolo è insito nella situazione di irregolarità della permanenza in Italia della ricorrente che
la espone alla possibilità di essere espulsa dal territorio nazionale in violazione del diritto
costituzionalmente garantito dell\’unità familiare Inoltre la condizione di pennanenza irregolare sul territorio nazionale impedisce alla ricorrente di
accedere a tutti i servizi sanitari, previdenziali e assistenziali che invece le sarebbero garantiti in
caso di regolarizzazione, con conseguente gravità ed irreparabilità del pregiudizio arrecato.
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Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente.
Le stesse sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014 come
modificato dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore indetenninato della controversia,
nonché dell\’attività effettivamente svolta, applicati i minimi per la ridotta attività processuale
prestata nell\’una unica udienza svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale accoglie il ricorso d\’urgenza proposto nell\’interesse di 1111111111e-111-
111111e1, p1e1r 1l\’e1ff1ett1o:
– ordina al resistente Ministero dell\’Interno, in persona del Sindaco del Comune di Molfetta,
di provvedere all\’annotazione del contratto di convivenza stipulato fra – e
autenticato dall\’avv. Porro e di procedere all\’iscrizione anagrafica della
prima nel registro della popolazione residente nel Comune di Molfetta;
– condanna il Comune di Molfetta a rimborsare in favore del procuratore dei ricorrenti
dichiaratisi anticipatario, avv. Porro Roberta Maria, le spese del procedimento che liquida in
euro 286,00 per esborsi ed euro 2.606,5 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva
e Cpa se e come per legge;
Manda la cancelleria per le prescritte comunicazioni.
Trani, 5/07/2023.