Minifigure LEGO in divisa carceraria incatenate e scortate da agenti di polizia

Presunti colpevoli di essere maturi. Perché la riforma dell’art. 98 c.p. è sbagliata

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che riscrive l’articolo 98 del codice penale. La soglia dei quattordici anni resta dov’era; a cambiare è la regola di giudizio. Oggi il giudice deve accertare, caso per caso, che il ragazzo tra i quattordici e i diciotto anni fosse capace di intendere e di volere al momento del reato. Con la riforma quella capacità si presume: sarà la difesa a dover dimostrare l’immaturità del proprio assistito. Un’inversione dell’onere della prova su un elemento costitutivo della responsabilità penale. Vale la pena capire, con calma, che cosa questa inversione tocca.

Perché l’accertamento esiste

L’articolo 98 sta nel codice Rocco dal 1930. Persino il legislatore di allora, che di indulgenza verso i devianti aveva poca fama, riconobbe un dato elementare: la maturazione psichica — la capacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, di coglierne l’incidenza su di sé e sugli altri, di orientare le scelte di conseguenza — arriva al termine di un percorso biologico, e l’adolescenza è esattamente il tratto di strada in cui quel percorso è in corso. Le neuroscienze dello sviluppo lo hanno poi confermato con precisione crescente: i sistemi di controllo prefrontale, quelli che presiedono all’inibizione degli impulsi e alla valutazione del rischio, completano la maturazione ben oltre la maggiore età, mentre i circuiti della ricompensa e della sensibilità al gruppo dei pari sono, negli adolescenti, iperattivi. Ne discende un soggetto strutturalmente esposto all’agire impulsivo, gregario, scarsamente ponderato — e proprio per questo bisognoso di un accertamento individualizzato, perché dentro la fascia 14-18 convivono traiettorie di sviluppo profondamente diverse.

La presunzione capovolge questa acquisizione: assume come regola ciò che la scienza descrive come esito eventuale e graduale, e scarica sull’adolescente l’onere di provare la propria condizione evolutiva. Una prova tutt’altro che agevole, che passa per perizie e accertamenti specialistici che la difesa dovrà sollecitare — con buona pace dell’obiettivo, dichiarato, di snellire i procedimenti.

Che cosa presidia la Costituzione

Il primo argine è l’articolo 27, primo comma: la responsabilità penale è personale. La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 364 del 1988, ne ha ricavato il principio di colpevolezza: si risponde penalmente solo di ciò che è soggettivamente rimproverabile. L’imputabilità è il presupposto stesso della rimproverabilità; presumerla significa presumere un frammento della colpevolezza. La stessa Corte, con la sentenza n. 322 del 2007, ha ribadito che le presunzioni sfavorevoli in materia di elementi soggettivi del reato entrano in rotta di collisione con il volto costituzionale dell’illecito penale. E con la sentenza n. 265 del 2010 — in tema di presunzioni cautelari, ma il principio è generale — ha chiarito che le presunzioni legali in malam partem reggono solo se rispecchiano ciò che accade nella generalità dei casi. Qui la base empirica è dichiaratamente contestata: l’idea di una generazione precocemente matura, resa «più sveglia» dalla socializzazione digitale, circola nel dibattito pubblico senza alcun riscontro scientifico; semmai la letteratura segnala una crescente separazione tra competenza tecnologica e maturità emotiva.

Il secondo argine è l’articolo 31, secondo comma: la Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù. Da questa norma la Corte ha tratto, con la sentenza n. 168 del 1994 che espulse l’ergastolo dal diritto minorile, l’idea che il minore autore di reato resti anzitutto un soggetto in formazione, verso il quale la risposta penale deve piegarsi alla finalità rieducativa con intensità ancora maggiore che per l’adulto. Un sistema che presume la piena capacità dell’adolescente per agevolarne la punizione muove in direzione esattamente opposta a quella che il giudice delle leggi ha tracciato per decenni.

C’è poi la presunzione di innocenza (art. 27, secondo comma, Cost.; art. 6 § 2 CEDU; art. 48 della Carta UE; direttiva 2016/343). Certo, tecnicamente la presunzione riguarda l’imputabilità e resta vincibile con prova contraria. Ma la sostanza processuale è che un elemento che l’accusa doveva dimostrare diventa un onere difensivo, in un processo — quello minorile — costruito dal D.P.R. 448/1988 attorno alla conoscenza della personalità del minorenne. Il disegno di legge tocca anche l’articolo 9 di quel decreto, cioè proprio la norma che impone al giudice di acquisire elementi sulla condizione personale, familiare e sociale del ragazzo: il baricentro si sposta dall’obbligo conoscitivo dell’autorità alla facoltà, e dal dovere dello Stato di capire chi ha davanti al dovere del ragazzo di spiegare chi è.

I vincoli sovranazionali

La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata con legge 176/1991) impone all’art. 40 un sistema di giustizia minorile calibrato sull’età e orientato al reinserimento, e il Comitato ONU, nel General Comment n. 24 del 2019, ha invitato gli Stati ad alzare gli standard di tutela, considerando i quattordici anni una soglia minima e guardando con sfavore ai meccanismi presuntivi in materia di capacità. La direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali dei minori indagati o imputati impone all’art. 7 una valutazione individuale del minore, che tenga conto della sua personalità e maturità: l’individualizzazione è un obbligo di diritto dell’Unione, e una presunzione generalizzata che disincentiva l’accertamento in concreto crea, quantomeno, una tensione seria con quell’obbligo. Sullo sfondo, l’art. 24 della Carta di Nizza: in tutti gli atti dei pubblici poteri l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Le Regole di Pechino del 1985 completano il quadro, raccomandando che la soglia della responsabilità penale tenga conto della maturità emotiva, mentale e intellettuale effettiva.

Il rendimento pratico: prossimo allo zero

Resta la domanda decisiva: quale problema risolve questa riforma? L’imputabilità del minore ultraquattordicenne viene già riconosciuta nella stragrande maggioranza dei casi; le assoluzioni per immaturità sono statisticamente marginali, e la giurisprudenza di legittimità consente da sempre al giudice di desumere la maturità dalle modalità del fatto, senza necessità di perizia. I processi minorili rallentati da accertamenti specialistici seriali appartengono a una rappresentazione di fantasia. Quanto all’idea che la presunzione serva a «facilitare le indagini», basta ricordare che le indagini si svolgono comunque: l’imputabilità rileva al momento del giudizio, e nessuna Procura minorile ha mai archiviato un fascicolo per il solo dubbio sulla maturità dell’indagato. Chi ha esperienza degli uffici giudiziari minorili sa, infine, che il tribunale per i minorenni giudica con la partecipazione di componenti onorari — psicologi, pedagogisti, educatori — attrezzati precisamente a leggere le deviazioni dal percorso ordinario di sviluppo.

Se la resa pratica è nulla, la funzione va cercata altrove: nel messaggio. La categoria del «maranza», evocata a corredo del provvedimento, trasforma una figura socio-mediatica in bersaglio normativo, e piega la riforma penale a strumento di narrazione securitaria. Il codice già punisce i minorenni che delinquono — con la diminuente dell’art. 98, con la messa alla prova, col perdono giudiziale, con strumenti che i dati sulla recidiva indicano come i più efficaci d’Europa. La domanda di sicurezza delle comunità merita risposte che funzionino: scuola, servizi, presa in carico educativa, contrasto al reclutamento dei ragazzi da parte delle organizzazioni criminali, che prosperano proprio dove lo Stato educatore arretra.

Il disegno di legge ora passa al Parlamento. Lì si vedrà se le Camere vorranno misurare il testo sui parametri costituzionali e convenzionali richiamati, se emergeranno i dati statistici che il Governo finora ha omesso di produrre, e se qualcuno chiederà conto della base scientifica di una presunta maturità generazionale che nessuno studio documenta. Sono i tre punti su cui, come giuristi e come cittadini, conviene tenere accesa l’attenzione.