1. Contesto della vicenda
Il caso riguarda 42 cittadini bengalesi , trattenuti in Albania nel centro di Gjader in applicazione del Protocollo Italia-Albania (L. n. 14/2024). Dopo essere stato intercettato in acque internazionali, ha manifestato l’intenzione di richiedere protezione internazionale, ma la sua domanda è stata sottoposta alla procedura accelerata di frontiera in quanto il Bangladesh è considerato Paese di origine sicuro (D.L. n. 158/2024 conv. in L. n. 187/2024).
Il Questore di Roma ha disposto il trattenimento ex art. 6-bis D.Lgs. 142/2015, in quanto il richiedente non ha consegnato il passaporto né versato la garanzia finanziaria prevista. La Corte d’Appello ha sollevato dubbi sulla legittimità della misura restrittiva.
2. Questione giuridica e problematica interpretativa
La Corte ha rilevato che la designazione del Bangladesh come Paese sicuro non tiene conto di categorie vulnerabili per le quali le condizioni di sicurezza non risultano soddisfatte, quali:
- Persone LGBTQ+;
- Minoranze religiose ed etniche;
- Donne vittime di violenza di genere;
- Dissidenti politici;
- Condannati a morte.
La questione nasce dalla sentenza CGUE, Grande Sezione, 4 ottobre 2024, C-406/22, che ha stabilito che un Paese non può essere considerato sicuro se alcune parti del suo territorio non soddisfano i requisiti sostanziali di sicurezza. Tuttavia, tale sentenza non chiarisce se questa valutazione debba estendersi anche alle categorie di persone vulnerabili.
3. Rinvio pregiudiziale alla CGUE
A fronte dell’incertezza interpretativa, la Corte d’Appello ha deciso di proporre un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, ponendo il seguente quesito alla CGUE:
Se il diritto dell’Unione consenta la designazione di un Paese terzo come Paese di origine sicuro anche quando alcune categorie di persone non soddisfano le condizioni sostanziali previste dall’Allegato I della Direttiva 2013/32/UE.
La Corte ha evidenziato che la normativa italiana (D.L. 158/2024) ha escluso dalla lista dei Paesi sicuri solo quelli con problemi territoriali (es. Camerun, Colombia, Nigeria), senza considerare le criticità legate alle categorie vulnerabili.
4. Decisione della Corte d’Appello
La Corte ha disposto:
- Sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della CGUE;
- Liberazione del richiedente asilo, poiché il trattenimento non può essere convalidato oltre il termine di 48 ore (art. 14, co. 4, D.Lgs. 286/1998);
- Richiesta di applicazione del procedimento accelerato ex artt. 105-107 del Regolamento di Procedura CGUE, al fine di garantire certezza giuridica nella gestione delle procedure di frontiera e dei trattenimenti.
5. Conseguenze e implicazioni giuridiche
L’esito del rinvio pregiudiziale potrebbe avere un impatto significativo sulle politiche migratorie italiane ed europee, in particolare su:
- La classificazione dei Paesi di origine sicuri e l’eventuale necessità di escludere determinati gruppi vulnerabili da tale definizione;
- La legittimità delle procedure accelerate di frontiera, in particolare per i richiedenti asilo trasferiti e trattenuti in Albania in base al Protocollo bilaterale;
- La compatibilità tra normativa nazionale e diritto UE, con possibili effetti sulla regolamentazione interna delle procedure d’asilo e sulle garanzie per i migranti.
Se la CGUE dovesse stabilire che un Paese non può essere considerato sicuro se esistono categorie di persone per le quali non lo è, ciò potrebbe portare a una revisione della lista dei Paesi sicuri e delle relative procedure di asilo, influenzando l’intero assetto della gestione dei flussi migratori in Italia e nell’Unione Europea.
Carmelo Picciotto, Avvocato