Secondo il Tribunale di Messina il richiedente asilo che ha dichiarato in pubblico di essere ateo in caso rientro in Tunisia rischia di essere nuovamente oggetto di atti di discriminazione sociale. Secondo le fonti consultate , sono le famiglie e la comunità circostante a creare le situazioni di maggiore ostilità e pressione, rendendo difficile esprimere liberamente le proprie convinzioni, religiose o irreligiose, in un clima generalmente violento e avverso.
Il provvedimento:
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 119 del Registro Generale
2022
…. ed elettivamente domiciliata in Messina, Viale Boccetta n. 15, presso lo
studio dell’Avv. Carmelo Picciotto, che lo rappresenta e difende come da
procura in foglio separato;
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., C.F.
97149560589, domiciliato c/o la COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
CATANIA, Via Luigi Sturzo n.142;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l’intervento del Pubblico Ministero
ha emesso il seguente
DECRETO
In data 03.11.2021 il richiedente asilo nato a ………… formalizzava
richiesta di asilo presentando l’apposito modulo C3.
In data 12.11.2021 la Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Catania effettuava la sua
audizione. In particolare, il richiedente dichiarava alla Commissione di
essere cittadino tunisino, di essere nato di non professare alcuna
religione, dichiarandosi ateo; di aver studiato per 12 anni; di aver lavorato
come meccanico sporadicamente; di avere una famiglia composta dai
genitori e da quattro sorelle; di non essere sposato e di non avere figli.
Il ricorrente, a fondamento della sua richiesta di protezione, riferiva
di aver lasciato il Paese a seguito di problemi sorti dopo la confessione fatta
ad un parente circa il suo ateismo. In particolare, il richiedente raccontava
di appartenere ad una famiglia che frequentava la moschea, tranne lo stesso
e suo padre; che per tale motivo avrebbe tenuto nascosto ai genitori tale
situazione; che un giorno un parente della famiglia lo avrebbe invitato a
recarsi in moschea per pregare insieme, ma il richiedente gli avrebbe
confidato di essere ateo, suscitando indignazione da parte del cugino; che
poco tempo dopo, alla guida del suo ciclomotore, sarebbe stato colpito alla
parte posteriore del mezzo da una vettura, finendo per terra; che quattro
uomini sarebbero scesi dalla macchina e uno di essi lo avrebbe colpito con
il piede al collo, al punto quasi di soffocarlo, mentre gli altri lo avrebbero
denigrato e insultato: che questo grave episodio lo avrebbe molto turbato e
sarebbe stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate; che per il suo
dichiarato ateismo sarebbe stato deriso e minacciato di morte; che pertanto
maturava la decisione di abbandonare il Paese e che grazie alla vendita di
un motore di un\’autovettura da lui ideato riusciva a pagare le spese di
viaggio, partendo verso l\’Italia, dove arrivava il 19 ottobre del 2021; che, in
caso di rientro nel proprio Paese di origine, dichiarava di temere di essere
ucciso, a seguito della sua confessione di ateismo, e di non poter vivere
serenamente e liberamente la propria vita.
Con provvedimento ID VESTANET N. ME0006276, reso nella
seduta del 18.11.2021 e notificato il 23.12.2021, la Commissione
Territoriale di Catania rigettava la richiesta di riconoscimento della
protezione internazionale, evidenziando, in particolare, come le vicende
esposte dal richiedente destassero perplessità in ordine alla veridicità di
quanto asserito e alla fondatezza della richiesta, con particolare riferimento
a una serie di circostanze parse inverosimili, estremamente generiche e
contrastanti.
Segnatamente, l’Autorità amministrativa osservava come non fosse
credibile il timore manifestato in sede di audizione dal richiedente,
considerando generiche le dichiarazioni rese e sostenendo che l’istante non
avesse allegato fondati e gravi motivi per ritenere che il Paese d\’origine non
fosse in grado di fornirgli protezione in ragione degli eventuali profili di
rischio connessi alla propria situazione. In particolare la Commissione
riteneva incoerente il racconto nella parte in cui l’istante raccontava di non
aver immediatamente denunciato l\’episodio di pestaggio, ma di averlo fatto
solo in un momento successivo e di essere stato cacciato via dalla polizia
perchè le autorità avrebbero avuto timore dell\’influenza dei delinquenti che
lo avrebbero aggredito. Inoltre, secondo l’Autorità amministrativa,
appariva inverosimile che il richiedente avesse potuto nascondere alla
famiglia la situazione in cui si trovava, considerato che egli veniva
costantemente denigrato dal resto della cittadinanza a conoscenza del suo
ateismo; che addirittura i suoi familiari, di fronte all’insulto riportato sul
muro di casa, sembrava avessero reagito abbastanza superficialmente
credendo alle parole del figlio senza mostrare remore a riguardo.
In ragione della non credibilità sopra delineata, la Commissione
riteneva non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi dell\’art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra del 1951;
considerava, altresì, non presenti gli elementi per il riconoscimento della
protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere
effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14 D.Lgs 251/07.
Da ultimo la Commissione, sulla scorta della documentazione medica
prodotta nel corso dell’audizione da cui risultava che il richiedente fosse
stato condotto per due volte al pronto soccorso di Messina e che tale
situazione avesse comportato una presa in carico del predetto dal reparto di
psichiatria, riteneva applicabile la nuova formulazione dell\’art. 19 c. 2 D.lgs
286/1998 e alla luce di tali circostanze trasmetteva gli atti al Questore ai
fini del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo
attestato dalla certificazione sanitaria.
Con ricorso depositato il 07.01.2022, …….. impugnava il suddetto
provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la
concessione della protezione sussidiaria e per il riconoscimento, in
subordine, del diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per
protezione speciale.
A sostegno dell’opposizione lamentava quindi come innanzitutto
l’Autorità amministrativa si fosse limitata a confermare la Tunisia quale
Paese occupante un posto nell’elenco dei Paesi sicuri stilato dal Decreto
interministeriale del 4 ottobre 2019, previsione questa, a suo parere, non
coerente con la realtà che il Paese si trova oggi ad affrontare. Il ricorrente
proseguiva affermando come, sebbene da un lato sia vero che la Tunisia
abbia una Costituzione che garantisce la libertà di coscienza e di credo, è
anche vero che essa incorona lo Stato come “custode della religione”,
dipingendo un quadro non del tutto chiaro in merito alla libertà religiosa
all\’interno del Paese, soprattutto in ordine alla scelta di non professare
alcuna religione.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell’Interno – Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Catania non si costituiva, restando contumace.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, riteneva
insussistenti i presupposti sia per il riconoscimento dello status di rifugiato,
non avendo il richiedente addotto motivazioni che ne legittimassero il
riconoscimento, sia per la protezione sussidiaria, non provenendo il
ricorrente da un Paese in cui fosse in atto un conflitto armato di rilevante
entità; riteneva, altresì, non sussistente lo stato di particolare vulnerabilità
richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione speciale ai
sensi dell’art. 19 T.U.I.
Fissata la comparizione delle parti davanti al Giudice designato,
all’udienza del 19.01.2023, il procuratore del ricorrente compariva
personalmente, chiedendo termine per produrre documentazione. Il Giudice
delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo il
termine richiesto.
Si deve premettere che sebbene il ricorrente abbia chiesto il
riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e non anche dello
status di rifugiato, è opportuno procedere all’esame completo della
normativa. Ciò in quanto la Suprema Corte ha chiarito che “A prescindere
dalla domanda di parte, il giudice è comunque tenuto ad esaminare la
possibilità di riconoscere al richiedente asilo ciascuna forma di protezione,
ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento
della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda
autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali” (Cassazione civile
sez. III – 12/05/2020, n. 8819).
Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di
protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007
disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo
straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione
sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata
dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14
febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta
“protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito
con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente
“protezione umanitaria”, già prevista nell\’art. 5 sesto comma e 19 primo
comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di
rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all’art. 19
commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere
sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati
motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale determini il
mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano (rinvio all’art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi
siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento comporti una
violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all’art.
19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L\’art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) \”rifugiato\”
il \”cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di
cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le
stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole
farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all\’articolo 10\” (lett. e
dell\’art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche
con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione
internazionale), l’art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere
1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli
altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni
internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e
non temporanea. Ciò significa che quando l’agente della “persecuzione” sia
un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una
situazione di pericolo, ma occorre che l’istante dimostri che le autorità
locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due
presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o
minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine
ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in
particolare, attraverso il riferimento all’appartenenza ad un “particolare
gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le
altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all’insieme dei
soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che
non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così
fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe
essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento
giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica
del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà
democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto
per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la
specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle
caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da
far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l’incolumità della
persona.
Viceversa, l’art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g)
\”persona ammissibile alla protezione sussidiaria\” il \”cittadino straniero che
non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese
di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di
subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può
o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto
Paese”. L’art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”,
considerando tali a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di
morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente; c) la minaccia grave ed individuale alla
vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n.
6503), l\’esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e
quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il
differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato
nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato
politico e la protezione sussidiaria si coglie nell\’attenuazione, ai fini del
riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda
individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi
descritte alle lettere a) e b) dell\’art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di
morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell\’ipotesi indicata nella
lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o
alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con
riferimento a quest’ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione
sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto
coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di
Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji
contro Paesi Bassi, ha stabilito che \”l\’esistenza di una minaccia grave e
individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione
sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest\’ultimo fornisca la
prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi
peculiari della sua situazione personale; – l\’esistenza di una siffatta
minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il
grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in
corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una
domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro,
raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere
che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe,
per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta
minaccia\”. Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione
sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell\’art. 14, l\’esposizione al
pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo
rivestire un certo grado d\’individualizzazione (per esempio, per
l\’appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una
fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del
fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta
con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del
18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale»
introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il
relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la
conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”),
con l’intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della
protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione
umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6
dell’art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di
soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da
obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva
sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e
tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto
permesso di soggiorno per ragioni umanitarie; aveva, quindi, previsto,
all’art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla
Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme
maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di
“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di
discriminazione (rinvio all’art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o
di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all’art. 19
comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l\’allontanamento
verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La
protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma
di chiusura, in ideale contraltare all\’apertura del catalogo dei seri motivi già
contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la
legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell’art. 5 comma 6 D. Lgs.
286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario);
ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all’art. 19 comma
1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere
sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano
fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale
comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano
l’espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell’art. 19
comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di
particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o
derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la
Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione
internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25
del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione
speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata
biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di
legittimità (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713), subito dopo la suddetta novella
normativa, ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al
“rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”
delinea una \”nuova protezione speciale\” che si presenta, prima facie,
caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello
della protezione umanitaria previgente all\’entrata in vigore del D. L. n. 113
del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018,
nell\’interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal
consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato
che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di
protezione non si esauriscono in quelle indicate nell\’art. 2, comma 1, lett. hbis),
del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati; disabili,
anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,
vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da
disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito
torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo
aperto, in quanto l’indagine diretta alla verifica della sussistenza dei
presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “… una valutazione
individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in
Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della
partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n.
29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020;
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
In particolare, l’attuale protezione complementare va riconosciuta
quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel
quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero
“rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”.
Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l\’espulsione o il respingimento in
quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di
rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è
possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti
impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto
di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali e
internazionali”. L’adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti
umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere,
integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di
effettuare una catalogazione che rende l’applicazione del divieto
concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare
ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità
di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n.
8571/2020), in quanto l\’orizzontalità dei diritti umani fondamentali
promuove l\’evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace
di favorire i diritti umani e di radicarne l\’attuazione e ciò a prescindere
dall’esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla
violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o
dalla Costituzione anche nel paese di rientro.
L’ultima ipotesi prevista dal legislatore è quella contemplata dall’art.
19.1.1 parte seconda che stabilisce che non sono ammessi il
respingimento o l\’espulsione di una persona verso uno Stato qualora
esistano fondati motivi di ritenere che l\’allontanamento dal territorio
nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita
privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza
nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché\’ di protezione della salute
nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla
legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali
dell\’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di
cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei
vincoli familiari dell\’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché\’
dell\’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d\’origine”. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica
giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è
formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione
umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in
base al dettato normativo, non sembra più necessaria la valutazione
comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione
umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, neppure nella forma della
proporzionalità inversa stabilita nella recente sentenza delle S.U. n. 24413
del 2021, dal momento che l’esame dei legami familiari culturali o sociali
con il Paese di origine costituisce elemento di valutazione del grado di
radicamento allegato, non ulteriore requisito della complessiva fattispecie
che dovrebbe condurre al riconoscimento della protezione complementare.
Sotto questo profilo il nuovo regime appare, pertanto, diverso da quello
previgente, in relazione al quale doveva, invece, essere assolto un onere
allegativo anche relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel paese
di origine, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all’accertamento della
sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione
internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n.
159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a
degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”,
tutte le competenze valutative in ordine all\’accertamento delle condizioni
del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008
(attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della
domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale deve
effettuare il colloquio personale dell’interessato ai sensi dell’art. 12 D. Lgs.
25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato
con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a
valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della
protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia
di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art.
32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs.
25/2008, avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso
ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione
costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in
composizione collegiale, ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.
Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20
e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni
dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente
risiede all’stero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di
immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di
distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro; negli altri casi, il
ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla
Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il
Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui
ha sede la Commissione Territoriale che ha adottato la decisione (vedi art.
4 D.L. 17.02.2017 n. 13).
L’opposizione non si atteggia come un\’impugnazione tecnicamente
intesa, poiché l\’autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della
domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai
motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito
della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa; inoltre, la
cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e
non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ.
08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all’autorità
giudiziaria può essere proposto solo dopo l’esperimento della procedura
amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile
condizione.
L’art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la
Commissione che ha adottato l’atto impugnato non renda disponibili entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di
cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l’interessato ne abbia
fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la
trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il
Tribunale debba disporre l’udienza di comparizione delle parti. Si è posto il
problema se la necessità di disporre l’udienza di comparizione delle parti
implichi anche la necessità dell’audizione dell’interessato; sul punto la
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice, in assenza della
videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi alla Commissione
territoriale, deve fissare l’udienza di comparizione ma non ha l’obbligo di
disporre l’audizione del richiedente salvo che: «a) nel ricorso vengano
dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga
necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle
contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo
nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali
intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga
ritenuta manifestamente infondata o inammissibile» (Cass. civ. 17.11.2020
n. 26124).
Nel caso in esame il ricorrente chiedeva la propria audizione
personale per meglio chiarire i profili di mancata credibilità e la sussistenza
dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per
“protezione speciale”. Il Collegio tuttavia non ha ritenuto opportuno
procedere alla rinnovazione dell’audizione del ricorrente, non apparendo
necessaria l’acquisizione di chiarimenti sul contenuto delle dichiarazioni
già rese dinanzi alla Commissione.
Nel merito, il richiedente asilo ha sostenuto di avere diritto ad
ottenere la “protezione sussidiaria” o un permesso di soggiorno per
protezione speciale, in quanto fuggito dal proprio paese per motivi di
discriminazione religiosa, a seguito della sua confessione di ateismo, e per
il rischio di subire quindi un grave danno per avere esternato la propria
lontananza dai precetti religiosi islamici.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle
Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato), stabilisce all’art. 3 che, per valutare la fondatezza della
domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di
origine al momento dell’adozione della decisione, le dichiarazioni ed i
documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha
subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione
individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa
che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio
dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma
non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen
iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai
fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all’autonoma
determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato,
attesa la difficoltà per l’istante, costretto alla fuga per salvaguardare la
propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della
domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un.
27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che
“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la
protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono
considerati veritieri se l\’autorità competente a decidere sulla domanda
ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso
sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell\’eventuale
mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente
sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le
informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il
prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato
motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale,
attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la
norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza
interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni
presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la
coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del
richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti,
comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli,
poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente
vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto
possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La
Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve
“oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la \”plausibilità di fatti pertinenti
asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del
contesto del richiedente, compresi il genere, l\’età, l\’istruzione e la cultura\”
(Cass. civ. 6738/2021). L’attenuazione dell’onere probatorio significa,
pertanto, che l’onere di provare i requisiti necessari per ottenere la
protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue
ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della
sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati
che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se,
pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili
tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del
richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all\’età, non potendo
darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o
isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o
verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione
dell’organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione
istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di
persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass.
civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass.
17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie
informazioni devono essere acquisite anche d’ufficio, se del caso
compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne
garantiscano l’attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell’EASO) e ciò
anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano
intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo
della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l’accertamento della situazione di
rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità
e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l\’istanza diretta a ottenere il
riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae
all\’applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha
l\’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l\’impossibilità
per il giudice di introdurli d\’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n.
3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice – disancorato
dal versante dell\’art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie –
presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente
dell\’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio,
a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche
d\’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si
verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-
19, Cass. n. 11312-19). L\’attenuazione del principio dispositivo, cui si
correla l\’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito,
opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello
dell\’allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame la narrazione del ricorrente,
come correttamente sottolineato dalla Commissione territoriale, non appare
sufficientemente affidabile e verosimile, non potendosi ritenere che lo
stesso abbia soddisfatto il suo onere, quantomeno di allegazione, per poter,
di poi, far discendere la regola probatoria posta dal sopra richiamato art. 3
D. Lgs. 251/2007. In altri termini, nel caso in esame, l’attenuazione
dell’onere probatorio contemplata dall’art. 3 D. Lgs. 251/2007 non giova
all’istante, in quanto quest’ultimo non ha fornito alcun oggettivo riscontro
alle vicende narrate, prive di sufficienti dettagli ed in larga parte poco
verosimili. In questa sede, pertanto, vanno ribadite tutte le perplessità già
sottolineate dalla Commissione Territoriale sulla base delle evidenti
incongruenze del racconto del richiedente asilo. Peraltro, alla luce di
quanto dichiarato dallo stesso, la lamentata persecuzione da lui subita non
può considerarsi effettiva ed attuale, non essendo stati allegati elementi
sintomatici di un pericolo grave per la sua persona derivante da una forma
di “persecuzione” che possano suffragare la sussistenza della stessa.
Non sussistono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento dello
status di rifugiato.
Il Collegio ritiene debba invece pervenirsi al riconoscimento, in
favore del ricorrente, dello status di soggetto meritevole di protezione
sussidiaria ai sensi dell’ art. 14 lett. b) del D.lgs. n. 251/07.
La Costituzione tunisina del 2014 e la nuova carta adottata nel 2022
sanciscono la libertà di religione e di pensiero, così come in altre
disposizioni. Ciononostante, diverse leggi relative all’ordine pubblico e alla
moralità pubblica impongono restrizioni, come nel caso delle disposizioni
che reprimono le relazioni omosessuali, le disposizioni relative alle
successioni che mettono in pericolo la parità tra uomini e donne e l’uso di
rispettare il ramadan. Come precisato dal Relatore Speciale sulla libertà di
religione o pensiero: «[…] sembrerebbe che alcune nozioni di moralità
pubblica possano essere utilizzate per obbligare a rispettare alcune
pratiche religiose nel paese». Sebbene il diritto a convertirsi sia tutelato
dalla legge, vi è una certa pressione sociale, che può terminare in atti
discriminatori e violenti “casi di ostilità sociale sono stati segnalati, più
precisamente casi di molestie o pressioni contro persone convertite, così
come minacce e violenze contro persone atee” (https://www.asgi.it/wpcontent/
uploads/2022/01/Article-Tunisie-pays-sur-1.pdf).E ancora, secondo
un recente rapporto di USDOS- Dipartimento di Stato USA, sulla libertà
religiosa internazionale in Tunisia, ha affermato “Alcuni atei hanno riferito
di aver ricevuto pressioni familiari e sociali per tornare all\’Islam o
nascondere il loro ateismo, incluso, ad esempio, il digiuno durante il
Ramadan e astenendosi dal criticare l\’Islam”
(https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religiousfreedom/
tunisia/ ). Freedom House nel suo recentissimo report “Libertà nel
mondo 2023 – Tunisia” riporta che “sia la costituzione del 2014 che la
nuova carta adottata nel 2022 chiedono la libertà di credo e di coscienza,
ma contengono anche disposizioni che conferiscono all\’Islam uno status
ufficiale. La blasfemia rimane illegale e la polizia può invocarla come
pretesto per arrestarli. L\’educazione islamica rimane una componente
obbligatoria del curriculum nelle scuole pubbliche. I convertiti al
cristianesimo spesso subiscono molestie e discriminazioni.”
(https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2023 ).
Ebbene, in considerazione di quanto sopra riportato, bisogna rilevare
che la mera previsione di leggi a tutela della libertà religiosa non basta ad
escludere la possibilità di episodi di persecuzione a danno di soggetti che si
dichiarino di un\’altra religione o, addirittura, come nel caso di specie, atei.
In tal caso, se la legge non è affiancata da misure sostanziali volte alla
tutela effettiva del singolo, lo Stato potrebbe non essere in grado di
garantire una efficace protezione alle vittime di eventuali persecuzioni,
tanto più se queste sono generalmente accettate e tollerate dalla società
civile, che a sua volta perpetua quegli atteggiamenti persecutori, forte
dell\’appoggio delle autorità operanti sul territorio.
Le fonti appena consultate ci permettono pertanto di avere un quadro
chiaro dello scenario che si ritroverebbero a dover affrontare coloro che si
approcciano in maniera critica alla religione, con conseguenze gravi sul
piano psicologico e sociale.
Nella fattispecie de quo, invero, le violenze fisiche e psicologiche
subite dall\’odierno deducente nel momento in cui ha esternato la propria
lontananza dai precetti religiosi non smentiscono quanto riportato dalle Coi
in precedenza menzionate, il che consente di concludere che il ricorrente
potrebbe cadere nuovamente vittima di gravi danni inerenti la sfera fisica e
psicologica.
In particolare il grave danno cui l’istante andrebbe incontro, in caso
di rientro in Tunisia, va qualificato in termini di violazione del proprio
diritto ad autodeterminarsi e della libertà di scegliere di non professare
alcun credo religioso, e dunque è certamente da considerarsi trattamento
degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del
riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da
soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le
organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non
possano o non vogliano fornire protezione adeguata.
Si aggiunga che la stessa Dichiarazione universale dei diritti umani
all’art. 18 enuncia che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di
adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di
manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in
privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell\’osservanza
dei riti, nelle pratiche e nell\’insegnamento….”. Lo stesso diritto è ribadito
all\’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell\’uomo che sancisce :
“ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; questo diritto comporta la libertà di cambiare religione o
convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione o
convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato….
”.
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare
evidente che, in caso di rientro in Tunisia, esista il serio rischio, per il
richiedente asilo, di subire nuovamente atti di discriminazione sociale,
considerato che le più gravi forme di ostilità e pressioni provengono spesso
dalle famiglie e dalla comunità circostante che non permettono di vivere
apertamente le proprie convinzioni, teiste o ateiste, in un clima il più delle
volte violento ed oppositivo.
Va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto ad ottenere la
protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b del D.lgs 251/2007 mentre non
occorre esaminare, per il principio di assorbimento, la domanda
subordinata di protezione speciale.
Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali
per l’obiettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti a fondamento
della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente
pronunciando nella causa n. 119/2022 RG, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e difesa, così provvede:
a) Riconosce a …………… diritto alla protezione sussidiaria ex art.
14 lett. b del D.lgs 251/2007;
b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento
alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Messina, lì 20.4.2023