Il Tribunale di Messina ha pronunciato un nuovo riconoscimento di protezione sussidiaria per un tunisino

Secondo il Tribunale di Messina il richiedente asilo che ha dichiarato in pubblico di essere ateo in caso rientro in Tunisia rischia di essere nuovamente oggetto di atti di discriminazione sociale. Secondo le fonti consultate , sono le famiglie e la comunità circostante a creare le situazioni di maggiore ostilità e pressione, rendendo difficile esprimere liberamente le proprie convinzioni, religiose o irreligiose, in un clima generalmente violento e avverso.


Il provvedimento:

esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 119 del Registro Generale

2022

…. ed elettivamente domiciliata in Messina, Viale Boccetta n. 15, presso lo

studio dell’Avv. Carmelo Picciotto, che lo rappresenta e difende come da

procura in foglio separato;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., C.F.

97149560589, domiciliato c/o la COMMISSIONE TERRITORIALE PER

IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI

CATANIA, Via Luigi Sturzo n.142;

RESISTENTE CONTUMACE

e con l’intervento del Pubblico Ministero

ha emesso il seguente

DECRETO

In data 03.11.2021 il richiedente asilo nato a ………… formalizzava

richiesta di asilo presentando l’apposito modulo C3.

In data 12.11.2021 la Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Catania effettuava la sua

audizione. In particolare, il richiedente dichiarava alla Commissione di

essere cittadino tunisino, di essere nato di non professare alcuna

religione, dichiarandosi ateo; di aver studiato per 12 anni; di aver lavorato

come meccanico sporadicamente; di avere una famiglia composta dai

genitori e da quattro sorelle; di non essere sposato e di non avere figli.

Il ricorrente, a fondamento della sua richiesta di protezione, riferiva

di aver lasciato il Paese a seguito di problemi sorti dopo la confessione fatta

ad un parente circa il suo ateismo. In particolare, il richiedente raccontava

di appartenere ad una famiglia che frequentava la moschea, tranne lo stesso

e suo padre; che per tale motivo avrebbe tenuto nascosto ai genitori tale

situazione; che un giorno un parente della famiglia lo avrebbe invitato a

recarsi in moschea per pregare insieme, ma il richiedente gli avrebbe

confidato di essere ateo, suscitando indignazione da parte del cugino; che

poco tempo dopo, alla guida del suo ciclomotore, sarebbe stato colpito alla

parte posteriore del mezzo da una vettura, finendo per terra; che quattro

uomini sarebbero scesi dalla macchina e uno di essi lo avrebbe colpito con

il piede al collo, al punto quasi di soffocarlo, mentre gli altri lo avrebbero

denigrato e insultato: che questo grave episodio lo avrebbe molto turbato e

sarebbe stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate; che per il suo

dichiarato ateismo sarebbe stato deriso e minacciato di morte; che pertanto

maturava la decisione di abbandonare il Paese e che grazie alla vendita di

un motore di un\’autovettura da lui ideato riusciva a pagare le spese di

viaggio, partendo verso l\’Italia, dove arrivava il 19 ottobre del 2021; che, in

caso di rientro nel proprio Paese di origine, dichiarava di temere di essere

ucciso, a seguito della sua confessione di ateismo, e di non poter vivere

serenamente e liberamente la propria vita.

Con provvedimento ID VESTANET N. ME0006276, reso nella

seduta del 18.11.2021 e notificato il 23.12.2021, la Commissione

Territoriale di Catania rigettava la richiesta di riconoscimento della

protezione internazionale, evidenziando, in particolare, come le vicende

esposte dal richiedente destassero perplessità in ordine alla veridicità di

quanto asserito e alla fondatezza della richiesta, con particolare riferimento

a una serie di circostanze parse inverosimili, estremamente generiche e

contrastanti.

Segnatamente, l’Autorità amministrativa osservava come non fosse

credibile il timore manifestato in sede di audizione dal richiedente,

considerando generiche le dichiarazioni rese e sostenendo che l’istante non

avesse allegato fondati e gravi motivi per ritenere che il Paese d\’origine non

fosse in grado di fornirgli protezione in ragione degli eventuali profili di

rischio connessi alla propria situazione. In particolare la Commissione

riteneva incoerente il racconto nella parte in cui l’istante raccontava di non

aver immediatamente denunciato l\’episodio di pestaggio, ma di averlo fatto

solo in un momento successivo e di essere stato cacciato via dalla polizia

perchè le autorità avrebbero avuto timore dell\’influenza dei delinquenti che

lo avrebbero aggredito. Inoltre, secondo l’Autorità amministrativa,

appariva inverosimile che il richiedente avesse potuto nascondere alla

famiglia la situazione in cui si trovava, considerato che egli veniva

costantemente denigrato dal resto della cittadinanza a conoscenza del suo

ateismo; che addirittura i suoi familiari, di fronte all’insulto riportato sul

muro di casa, sembrava avessero reagito abbastanza superficialmente

credendo alle parole del figlio senza mostrare remore a riguardo.

In ragione della non credibilità sopra delineata, la Commissione

riteneva non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di

rifugiato ai sensi dell\’art. 1 (A) della Convenzione di Ginevra del 1951;

considerava, altresì, non presenti gli elementi per il riconoscimento della

protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere

effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14 D.Lgs 251/07.

Da ultimo la Commissione, sulla scorta della documentazione medica

prodotta nel corso dell’audizione da cui risultava che il richiedente fosse

stato condotto per due volte al pronto soccorso di Messina e che tale

situazione avesse comportato una presa in carico del predetto dal reparto di

psichiatria, riteneva applicabile la nuova formulazione dell\’art. 19 c. 2 D.lgs

286/1998 e alla luce di tali circostanze trasmetteva gli atti al Questore ai

fini del rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo

attestato dalla certificazione sanitaria.

Con ricorso depositato il 07.01.2022, …….. impugnava il suddetto

provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la

concessione della protezione sussidiaria e per il riconoscimento, in

subordine, del diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per

protezione speciale.

A sostegno dell’opposizione lamentava quindi come innanzitutto

l’Autorità amministrativa si fosse limitata a confermare la Tunisia quale

Paese occupante un posto nell’elenco dei Paesi sicuri stilato dal Decreto

interministeriale del 4 ottobre 2019, previsione questa, a suo parere, non

coerente con la realtà che il Paese si trova oggi ad affrontare. Il ricorrente

proseguiva affermando come, sebbene da un lato sia vero che la Tunisia

abbia una Costituzione che garantisce la libertà di coscienza e di credo, è

anche vero che essa incorona lo Stato come “custode della religione”,

dipingendo un quadro non del tutto chiaro in merito alla libertà religiosa

all\’interno del Paese, soprattutto in ordine alla scelta di non professare

alcuna religione.

Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell’Interno – Commissione

Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

Catania non si costituiva, restando contumace.

Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, riteneva

insussistenti i presupposti sia per il riconoscimento dello status di rifugiato,

non avendo il richiedente addotto motivazioni che ne legittimassero il

riconoscimento, sia per la protezione sussidiaria, non provenendo il

ricorrente da un Paese in cui fosse in atto un conflitto armato di rilevante

entità; riteneva, altresì, non sussistente lo stato di particolare vulnerabilità

richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione speciale ai

sensi dell’art. 19 T.U.I.

Fissata la comparizione delle parti davanti al Giudice designato,

all’udienza del 19.01.2023, il procuratore del ricorrente compariva

personalmente, chiedendo termine per produrre documentazione. Il Giudice

delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo il

termine richiesto.

Si deve premettere che sebbene il ricorrente abbia chiesto il

riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria e non anche dello

status di rifugiato, è opportuno procedere all’esame completo della

normativa. Ciò in quanto la Suprema Corte ha chiarito che “A prescindere

dalla domanda di parte, il giudice è comunque tenuto ad esaminare la

possibilità di riconoscere al richiedente asilo ciascuna forma di protezione,

ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento

della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda

autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali” (Cassazione civile

sez. III – 12/05/2020, n. 8819).

Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di

protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007

disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo

straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione

sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra

del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata

dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14

febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta

“protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito

con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente

“protezione umanitaria”, già prevista nell\’art. 5 sesto comma e 19 primo

comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di

rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all’art. 19

commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere

sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati

motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale determini il

mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato

italiano (rinvio all’art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi

siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento comporti una

violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all’art.

19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).

L\’art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) \”rifugiato\”

il \”cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato

per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato

gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di

cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole

avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori

dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le

stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole

farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all\’articolo 10\” (lett. e

dell\’art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche

con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione

internazionale), l’art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere

1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una

parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli

altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni

internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e

non temporanea. Ciò significa che quando l’agente della “persecuzione” sia

un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una

situazione di pericolo, ma occorre che l’istante dimostri che le autorità

locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.

Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due

presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o

minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine

ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in

particolare, attraverso il riferimento all’appartenenza ad un “particolare

gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le

altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all’insieme dei

soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che

non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così

fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe

essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento

giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica

del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà

democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto

per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la

specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle

caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da

far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l’incolumità della

persona.

Viceversa, l’art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g)

\”persona ammissibile alla protezione sussidiaria\” il \”cittadino straniero che

non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui

confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese

di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva

precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di

subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può

o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto

Paese”. L’art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”,

considerando tali a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di

morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o

degradante ai danni del richiedente; c) la minaccia grave ed individuale alla

vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in

situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n.

6503), l\’esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e

quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il

differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato

nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato

politico e la protezione sussidiaria si coglie nell\’attenuazione, ai fini del

riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda

individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi

descritte alle lettere a) e b) dell\’art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di

morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell\’ipotesi indicata nella

lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o

alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in

situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con

riferimento a quest’ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione

sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto

coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di

Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji

contro Paesi Bassi, ha stabilito che \”l\’esistenza di una minaccia grave e

individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione

sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest\’ultimo fornisca la

prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi

peculiari della sua situazione personale; – l\’esistenza di una siffatta

minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il

grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in

corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una

domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro,

raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere

che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe,

per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta

minaccia\”. Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione

sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell\’art. 14, l\’esposizione al

pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo

rivestire un certo grado d\’individualizzazione (per esempio, per

l\’appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una

fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del

fumus persecutionis.

La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta

con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del

18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale»

introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il

relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la

conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.

Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”),

con l’intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della

protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione

umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6

dell’art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di

soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da

obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva

sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e

tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto

permesso di soggiorno per ragioni umanitarie; aveva, quindi, previsto,

all’art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla

Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme

maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di

“protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di

discriminazione (rinvio all’art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o

di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all’art. 19

comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l\’allontanamento

verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La

protezione speciale era stata quindi configurata dal legislatore come norma

di chiusura, in ideale contraltare all\’apertura del catalogo dei seri motivi già

contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la

legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell’art. 5 comma 6 D. Lgs.

286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello

Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario);

ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all’art. 19 comma

1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere

sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano

fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale

comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare

(art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano

l’espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell’art. 19

comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di

particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o

derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la

Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione

internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25

del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione

speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata

biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di

legittimità (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713), subito dopo la suddetta novella

normativa, ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al

“rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”

delinea una \”nuova protezione speciale\” che si presenta, prima facie,

caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello

della protezione umanitaria previgente all\’entrata in vigore del D. L. n. 113

del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018,

nell\’interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal

consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato

che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di

protezione non si esauriscono in quelle indicate nell\’art. 2, comma 1, lett. hbis),

del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati; disabili,

anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,

vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da

disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito

torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o

sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo

aperto, in quanto l’indagine diretta alla verifica della sussistenza dei

presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di

soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “… una valutazione

individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in

Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della

partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n.

29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020;

Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).

In particolare, l’attuale protezione complementare va riconosciuta

quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di

razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di

cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o

sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel

quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero

“rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”.

Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l\’espulsione o il respingimento in

quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di

rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è

possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti

impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.

La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto

di non refoulement derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali e

internazionali”. L’adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti

umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere,

integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di

effettuare una catalogazione che rende l’applicazione del divieto

concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare

ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità

di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n.

8571/2020), in quanto l\’orizzontalità dei diritti umani fondamentali

promuove l\’evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace

di favorire i diritti umani e di radicarne l\’attuazione e ciò a prescindere

dall’esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla

violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o

dalla Costituzione anche nel paese di rientro.

L’ultima ipotesi prevista dal legislatore è quella contemplata dall’art.

19.1.1 parte seconda che stabilisce che non sono ammessi il

respingimento o l\’espulsione di una persona verso uno Stato qualora

esistano fondati motivi di ritenere che l\’allontanamento dal territorio

nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita

privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza

nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché\’ di protezione della salute

nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a

Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla

legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali

dell\’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di

cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei

vincoli familiari dell\’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in

Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché\’

dell\’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese

d\’origine”. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica

giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è

formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con riferimento alla “protezione

umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in

base al dettato normativo, non sembra più necessaria la valutazione

comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione

umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, neppure nella forma della

proporzionalità inversa stabilita nella recente sentenza delle S.U. n. 24413

del 2021, dal momento che l’esame dei legami familiari culturali o sociali

con il Paese di origine costituisce elemento di valutazione del grado di

radicamento allegato, non ulteriore requisito della complessiva fattispecie

che dovrebbe condurre al riconoscimento della protezione complementare.

Sotto questo profilo il nuovo regime appare, pertanto, diverso da quello

previgente, in relazione al quale doveva, invece, essere assolto un onere

allegativo anche relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel paese

di origine, ancorché correlato alla ragione di radicamento.

Va, quindi, chiarito che le procedure relative all’accertamento della

sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione

internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n.

159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a

degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”,

tutte le competenze valutative in ordine all\’accertamento delle condizioni

del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008

(attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della

domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale deve

effettuare il colloquio personale dell’interessato ai sensi dell’art. 12 D. Lgs.

25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato

con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a

valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della

protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia

di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art.

32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs.

25/2008, avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso

ricorso dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione

costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in

composizione collegiale, ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25.

Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20

e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni

dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente

risiede all’stero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di

immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di

distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro; negli altri casi, il

ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla

Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il

Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui

ha sede la Commissione Territoriale che ha adottato la decisione (vedi art.

4 D.L. 17.02.2017 n. 13).

L’opposizione non si atteggia come un\’impugnazione tecnicamente

intesa, poiché l\’autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della

domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai

motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito

della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa; inoltre, la

cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e

non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ.

08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all’autorità

giudiziaria può essere proposto solo dopo l’esperimento della procedura

amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile

condizione.

L’art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la

Commissione che ha adottato l’atto impugnato non renda disponibili entro

venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di

cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l’interessato ne abbia

fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la

trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il

Tribunale debba disporre l’udienza di comparizione delle parti. Si è posto il

problema se la necessità di disporre l’udienza di comparizione delle parti

implichi anche la necessità dell’audizione dell’interessato; sul punto la

giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice, in assenza della

videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi alla Commissione

territoriale, deve fissare l’udienza di comparizione ma non ha l’obbligo di

disporre l’audizione del richiedente salvo che: «a) nel ricorso vengano

dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga

necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle

contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo

nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali

intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga

ritenuta manifestamente infondata o inammissibile» (Cass. civ. 17.11.2020

n. 26124).

Nel caso in esame il ricorrente chiedeva la propria audizione

personale per meglio chiarire i profili di mancata credibilità e la sussistenza

dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per

“protezione speciale”. Il Collegio tuttavia non ha ritenuto opportuno

procedere alla rinnovazione dell’audizione del ricorrente, non apparendo

necessaria l’acquisizione di chiarimenti sul contenuto delle dichiarazioni

già rese dinanzi alla Commissione.

Nel merito, il richiedente asilo ha sostenuto di avere diritto ad

ottenere la “protezione sussidiaria” o un permesso di soggiorno per

protezione speciale, in quanto fuggito dal proprio paese per motivi di

discriminazione religiosa, a seguito della sua confessione di ateismo, e per

il rischio di subire quindi un grave danno per avere esternato la propria

lontananza dai precetti religiosi islamici.

Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle

Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della

direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate

negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di

rifugiato), stabilisce all’art. 3 che, per valutare la fondatezza della

domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di

origine al momento dell’adozione della decisione, le dichiarazioni ed i

documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se ha

subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione

individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa

che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio

dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma

non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen

iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai

fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all’autonoma

determinazione del giudice.

Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato,

attesa la difficoltà per l’istante, costretto alla fuga per salvaguardare la

propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della

domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un.

27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che

“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la

protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono

considerati veritieri se l\’autorità competente a decidere sulla domanda

ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per

circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso

sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell\’eventuale

mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente

sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le

informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il

prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato

motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale,

attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la

norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza

interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni

presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la

coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del

richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti,

comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli,

poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente

vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto

possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La

Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve

“oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la \”plausibilità di fatti pertinenti

asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del

contesto del richiedente, compresi il genere, l\’età, l\’istruzione e la cultura\”

(Cass. civ. 6738/2021). L’attenuazione dell’onere probatorio significa,

pertanto, che l’onere di provare i requisiti necessari per ottenere la

protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue

ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della

sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati

che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se,

pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili

tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del

richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all\’età, non potendo

darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o

isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o

verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione

dell’organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione

istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di

persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass.

civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass.

17.10.2014 n. 22111; Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie

informazioni devono essere acquisite anche d’ufficio, se del caso

compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne

garantiscano l’attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell’EASO) e ciò

anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano

intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo

della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l’accertamento della situazione di

rischio deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità

e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).

Si deve, comunque, ribadire che l\’istanza diretta a ottenere il

riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae

all\’applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha

l\’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l\’impossibilità

per il giudice di introdurli d\’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n.

3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice – disancorato

dal versante dell\’art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie –

presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente

dell\’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio,

a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche

d\’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si

verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-

19, Cass. n. 11312-19). L\’attenuazione del principio dispositivo, cui si

correla l\’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito,

opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello

dell\’allegazione (v. Cass. n. 13403-19).

Ciò premesso, nella fattispecie in esame la narrazione del ricorrente,

come correttamente sottolineato dalla Commissione territoriale, non appare

sufficientemente affidabile e verosimile, non potendosi ritenere che lo

stesso abbia soddisfatto il suo onere, quantomeno di allegazione, per poter,

di poi, far discendere la regola probatoria posta dal sopra richiamato art. 3

D. Lgs. 251/2007. In altri termini, nel caso in esame, l’attenuazione

dell’onere probatorio contemplata dall’art. 3 D. Lgs. 251/2007 non giova

all’istante, in quanto quest’ultimo non ha fornito alcun oggettivo riscontro

alle vicende narrate, prive di sufficienti dettagli ed in larga parte poco

verosimili. In questa sede, pertanto, vanno ribadite tutte le perplessità già

sottolineate dalla Commissione Territoriale sulla base delle evidenti

incongruenze del racconto del richiedente asilo. Peraltro, alla luce di

quanto dichiarato dallo stesso, la lamentata persecuzione da lui subita non

può considerarsi effettiva ed attuale, non essendo stati allegati elementi

sintomatici di un pericolo grave per la sua persona derivante da una forma

di “persecuzione” che possano suffragare la sussistenza della stessa.

Non sussistono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento dello

status di rifugiato.

Il Collegio ritiene debba invece pervenirsi al riconoscimento, in

favore del ricorrente, dello status di soggetto meritevole di protezione

sussidiaria ai sensi dell’ art. 14 lett. b) del D.lgs. n. 251/07.

La Costituzione tunisina del 2014 e la nuova carta adottata nel 2022

sanciscono la libertà di religione e di pensiero, così come in altre

disposizioni. Ciononostante, diverse leggi relative all’ordine pubblico e alla

moralità pubblica impongono restrizioni, come nel caso delle disposizioni

che reprimono le relazioni omosessuali, le disposizioni relative alle

successioni che mettono in pericolo la parità tra uomini e donne e l’uso di

rispettare il ramadan. Come precisato dal Relatore Speciale sulla libertà di

religione o pensiero: «[…] sembrerebbe che alcune nozioni di moralità

pubblica possano essere utilizzate per obbligare a rispettare alcune

pratiche religiose nel paese». Sebbene il diritto a convertirsi sia tutelato

dalla legge, vi è una certa pressione sociale, che può terminare in atti

discriminatori e violenti “casi di ostilità sociale sono stati segnalati, più

precisamente casi di molestie o pressioni contro persone convertite, così

come minacce e violenze contro persone atee” (https://www.asgi.it/wpcontent/

uploads/2022/01/Article-Tunisie-pays-sur-1.pdf).E ancora, secondo

un recente rapporto di USDOS- Dipartimento di Stato USA, sulla libertà

religiosa internazionale in Tunisia, ha affermato “Alcuni atei hanno riferito

di aver ricevuto pressioni familiari e sociali per tornare all\’Islam o

nascondere il loro ateismo, incluso, ad esempio, il digiuno durante il

Ramadan e astenendosi dal criticare l\’Islam”

(https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religiousfreedom/

tunisia/ ). Freedom House nel suo recentissimo report “Libertà nel

mondo 2023 – Tunisia” riporta che “sia la costituzione del 2014 che la

nuova carta adottata nel 2022 chiedono la libertà di credo e di coscienza,

ma contengono anche disposizioni che conferiscono all\’Islam uno status

ufficiale. La blasfemia rimane illegale e la polizia può invocarla come

pretesto per arrestarli. L\’educazione islamica rimane una componente

obbligatoria del curriculum nelle scuole pubbliche. I convertiti al

cristianesimo spesso subiscono molestie e discriminazioni.”

(https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2023 ).

Ebbene, in considerazione di quanto sopra riportato, bisogna rilevare

che la mera previsione di leggi a tutela della libertà religiosa non basta ad

escludere la possibilità di episodi di persecuzione a danno di soggetti che si

dichiarino di un\’altra religione o, addirittura, come nel caso di specie, atei.

In tal caso, se la legge non è affiancata da misure sostanziali volte alla

tutela effettiva del singolo, lo Stato potrebbe non essere in grado di

garantire una efficace protezione alle vittime di eventuali persecuzioni,

tanto più se queste sono generalmente accettate e tollerate dalla società

civile, che a sua volta perpetua quegli atteggiamenti persecutori, forte

dell\’appoggio delle autorità operanti sul territorio.

Le fonti appena consultate ci permettono pertanto di avere un quadro

chiaro dello scenario che si ritroverebbero a dover affrontare coloro che si

approcciano in maniera critica alla religione, con conseguenze gravi sul

piano psicologico e sociale.

Nella fattispecie de quo, invero, le violenze fisiche e psicologiche

subite dall\’odierno deducente nel momento in cui ha esternato la propria

lontananza dai precetti religiosi non smentiscono quanto riportato dalle Coi

in precedenza menzionate, il che consente di concludere che il ricorrente

potrebbe cadere nuovamente vittima di gravi danni inerenti la sfera fisica e

psicologica.

In particolare il grave danno cui l’istante andrebbe incontro, in caso

di rientro in Tunisia, va qualificato in termini di violazione del proprio

diritto ad autodeterminarsi e della libertà di scegliere di non professare

alcun credo religioso, e dunque è certamente da considerarsi trattamento

degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del

riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da

soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le

organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non

possano o non vogliano fornire protezione adeguata.

Si aggiunga che la stessa Dichiarazione universale dei diritti umani

all’art. 18 enuncia che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,

di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di

adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di

manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in

privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell\’osservanza

dei riti, nelle pratiche e nell\’insegnamento….”. Lo stesso diritto è ribadito

all\’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell\’uomo che sancisce :

“ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di

religione; questo diritto comporta la libertà di cambiare religione o

convinzione, come pure la libertà di manifestare la propria religione o

convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato….

”.

In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare

evidente che, in caso di rientro in Tunisia, esista il serio rischio, per il

richiedente asilo, di subire nuovamente atti di discriminazione sociale,

considerato che le più gravi forme di ostilità e pressioni provengono spesso

dalle famiglie e dalla comunità circostante che non permettono di vivere

apertamente le proprie convinzioni, teiste o ateiste, in un clima il più delle

volte violento ed oppositivo.

Va quindi riconosciuto al ricorrente il diritto ad ottenere la

protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b del D.lgs 251/2007 mentre non

occorre esaminare, per il principio di assorbimento, la domanda

subordinata di protezione speciale.

Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali

per l’obiettiva difficoltà di valutazione degli elementi posti a fondamento

della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente

pronunciando nella causa n. 119/2022 RG, disattesa ogni contraria istanza,

eccezione e difesa, così provvede:

a) Riconosce a …………… diritto alla protezione sussidiaria ex art.

14 lett. b del D.lgs 251/2007;

b) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento

alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Messina, lì 20.4.2023