**La sentenza n. 43 del 2024 della Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, nella parte in cui prevede che il reato di spaccio di stupefacenti sia ostativo all’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoratori stranieri.

**La sentenza n. 43 del 2024 della Corte Costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, nella parte in cui prevede che il reato di spaccio di stupefacenti sia ostativo all’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoratori stranieri.**

La sentenza prende le mosse dall’ordinanza di rimessione del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, che aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il Tribunale aveva rilevato che l’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, nel prevedere tra le condizioni automaticamente ostative alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri la condanna per i reati di cui all’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza prevedere che la pubblica amministrazione debba accertare che il richiedente rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, violasse i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte Costituzionale, nell’accogliere la questione, ha osservato che l’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, è una norma speciale che introduce misure straordinarie di emersione del lavoro irregolare, ma che ciò non esclude il sindacato di ragionevolezza e proporzionalità da parte della Corte.

La Corte ha rilevato che il reato di spaccio di stupefacenti di lieve entità, come quello previsto dall’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, non è un reato grave e che la sua inclusione tra le condizioni ostative all’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoratori stranieri è irragionevole e sproporzionata rispetto alla finalità di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La Corte ha inoltre osservato che l’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, non prevede alcun accertamento in concreto da parte della pubblica amministrazione della pericolosità del richiedente, il che viola il principio di proporzionalità e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

In conclusione, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, nella parte in cui prevede che il reato di spaccio di stupefacenti sia ostativo all’ottenimento del permesso di soggiorno per lavoratori stranieri.