La rinuncia all’istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. per sequestro preventivo

Quadro normativo di riferimento

L’art. 324 del Codice di Procedura Penale disciplina il procedimento di riesame, che rappresenta uno dei principali mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, tra cui il sequestro preventivo.

Il comma 1 dell’art. 324 c.p.p. stabilisce che “La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro”.

Il procedimento di riesame si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p., e il tribunale decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Significativamente, il comma 7 dell’art. 324 c.p.p. richiama le disposizioni dell’art. 309 commi 9, 9-bis e 10, che disciplinano il riesame delle misure cautelari personali.

Possibilità di rinuncia all’istanza di riesame

Principio generale

Il Codice di Procedura Penale non disciplina espressamente la rinuncia all’istanza di riesame in materia di sequestro preventivo. Tuttavia, in base ai principi generali del diritto processuale penale e alla giurisprudenza consolidata, è possibile affermare che la rinuncia all’istanza di riesame è ammissibile come espressione del principio dispositivo che regola le impugnazioni.

Giurisprudenza di legittimità

La Corte di Cassazione, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 46201 dell’11 ottobre 2018, ha stabilito un principio fondamentale in materia:

“La mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti nuovi.”

Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione penale sez. II, con sentenza n. 12364 del 13/01/2023, che ha specificato che “La rinuncia al riesame reale deve equipararsi alla mancata presentazione del gravame medesimo”.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, in considerazione della natura a sorpresa del provvedimento cautelare e della contestuale decorrenza di termini estremamente ristri# #s oQlulaedcriot anroer,m aattitvroa vdeir sroi fmeordiim een ttoe

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Questo significa che la rinuncia espressa all’istanza di riesame già presentata:

  • È ammissibile come espressione del diritto di disporre del mezzo di impugnazione
  • – Produce gli stessi effetti della mancata presentazione dell’istanza
  • – Non preclude la possibilità di presentare successivamente un’istanza di revoca del sequestro preventivo
  • ### 2. Mancata presentazione dell’istanza di riesame nei termini
  • Come stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 46201/2018, “la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti nuovi”.
  • Questo caso specifico è rilevante perché:
  • – Non si etti per la formulazione del riesame, risulta conforme all’esigenza di garantire effettività alla difesa del diritto di proprietà e di iniziativa economica la possibilità d