La non credibilità del richiedente protezione non esonera il giudice dal valutare la vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Ct ORDINANZA sul ricorso 7252/2020 proposto da: …………, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall\’Avv. Marco GIORGETTI; – ricorrente – contro il MINISTERO DELL\’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall\’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12; – intimato – avverso la sentenza n. 4040/2019 della Corte di Appello di Venezia, depositata 1\’1.10.2019, R.G. n. 2627/2018; LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore: RILEVA che 1) con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d\’appello di Venezia ha respinto l\’appello proposto da Haji Md Yakub, proveniente dal Bangladesh, contro l\’ordinanza del Tribunale di Venezia, che aveva respinto la domanda del suddetto, volta ad ottenere la protezione internazionale in tutte le sue forme (principale, sussidiaria e umanitaria), condannandolo al pagamento delle spese di lite, in favore del Ministero dell\’Interno, e dichiarando dallo stesso dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 2) avverso detta sentenza, …. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3) Il Ministero intimato ha depositato un «atto di costituzione» in cui non ha svolto alcuna difesa. 4) La fissata adunanza camerale del 22.2.2022, giusta analogo ASAM-Ma provvedimento del Presidente titolare della Sezione, stante l\’indisponibilità del Consigliere relatore dell\’epoca a parteciparvi, non veniva tenuta per il presente procedimento, onde veniva successivamente fissata altra adunanza, con designazione dell\’attuale Relatore. CONSIDERATO che: 1) con il primo motivo, il ricorrente deduce: \”In riferimento all\’art. 360, comma 1 e n. 4 e comma 5: Violazione e falsa applicazione della legge e motivazione apparente: art. 3 D.Igs. 251/2007 in relazione all\’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.. Richiamato un passo a pag. 4 della decisione impugnata, sostiene che ivi \”Non viene esplicitato il ragionamento del Giudicante, è dato evincere neanche per deduzione per quale motivo detta documentazione non possa assurgere ad elemento idoneo a comprovare una qualche forma di persecuzione\”. 2) con il secondo motivo, deduce: \”violazione e falsa applicazione della legge: In riferimento all\’art. 360, comma 1 rii. 4 e comma 5 – Dlgs. 251/2007 artt. 3, 5, 6 e 7 in relazione all\’art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008; art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, D.Igs. 286/98; art. 11, co. 1, c-ter del DPR n. 394/99 – Regolamento di Attuazione – apparenza motivazionale\”. Assume che: \”Un\’evidente violazione si evince con riferimento alla esclusione dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria, che risulta non argomentata in concreto ma scarnamente addotta con motivazione tautologica ed apodittica\”. 3) con il terzo motivo, deduce: \”In riferimento all\’art. 360, co. 3: Violazione e falsa applicazione della legge e della giurisprudenza consolidata: art. 14 lettere a) – b) D.Igs. 251/2007 in relazione all\’art. 8 D.Igs. 25/2008 – Vizio di motivazione e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti\”. Dopo e nell\’ambito di taluni richiami normativi e giurisprudenziali, vi sostiene che: \”Il caso del qui ricorrente può ben rientrare nell\’ipotesi di pericolo per trattamento degradante perpetrato da persone private, in carenza di effettiva capacità dello Stato di arginare il fenomeno\”, e, inoltre, che: \”non può dirsi escluso il rischio di subire la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante di cui alla lett. B) D.Igs. 251/2007; anzi alla luce delle segnalazioni dei siti maggiormente accreditati in materia, può dirsi che sussistano i fondati motivi richiesti dalla norma in relazione a detto rischio. Infatti le minacce e le aggressioni perpetrate nei confronti del richiedente e della sua famiglia o di chiunque volesse aiutarli, in difetto di una tutela concreta da parte delle Istituzioni, ben possono integrare il grave danno di cui all\’art. 14 lett. b) D.Igs. 251/2007\”. 4) col quarto ed ultimo motivo, deduce: \’In riferimento all\’art. 360 comma 3: Violazione e falsa applicazione della legge: art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008; art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1, D.Lgs. 286/98; art. 11, co. 1, c. ter del DPR n. 394/99 – Regolamento di Attuazione Vizio di motivazione\”. Secondo il ricorrente, tra l\’altro, \”il giudice di secondo grado, trascurando l\’apprezzabile realtà lavorativa del ricorrente, il quale dispone di un contratto stabile, non ha correttamente effettuato la comparazione tra la condizione in Italia e la prospettiva socio-lavorativa in caso di rimpatrio, non ha altresì considerato che i presupposti della concessione della protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla sperana di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno la ragione della tutela\”. 5) i così riassunti motivi, che sono tra loro connessi onde poter essere congiuntamente esaminati, sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.5.1) in ordine al primo motivo, difatti, la Corte territoriale, a parte il breve passo richiamato a pag. 8 del ricorso in esame (e cioè: \”Le dichiarazioni della persona non sono suffragate da prove utilmente valorizzabili. Infatti, i documenti prodotti, ovvero l\’atto di acquisto del terreno e la denuncia presentata dal coniuge, anche ove autentici ed aventi il contenuto rappresentato, non sono di per sé idonei a dimostrare l\’esistenza di alcuna persecuzione politica\”), ha spiegato perché l\’allora appellante fosse ritenuto non credibile circa quanto raccontato (cfr. in particolare pagg. 4-6 dell\’impugnata sentenza). 5.2) analogamente, e con riferimento precipuo al secondo motivo, la Corte di merito, dopo aver dato conto della situazione esistente nel Bangladesh, anche in relazione alle COI considerate (cfr. pagg. 9-12 della sua sentenza), circa la protezione umanitaria ha concluso che: \”Nel valutare la vulnerabilità della persona, se tale condizione deriva dalle esperienze vissute prima dell\’arrivo in Italia, non si può prescindere dalla credibilità dello straniero, analogamente a quanto accade per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria. Atteso che l\’appellante (si) è rivelato inattendibile, la storia personale non può essere posta a fondamento della protezione umanitaria\” (così a pag. 13 dell\’impugnata sentenza). Indi, aveva aggiunto: \”L\’attuale situazione geo politica del Bangladesh è già stata valutata. Deve escludersi che un cittadino di detto stato sia, per il solo fatto di provenire da quel paese, una persona vulnerabile\” (così all\’inizio della successiva pag. 14). 5.3) tali considerazioni, però, sono giuridicamente errate in una duplice prospettiva. 5.4) anche in relazione al terzo motivo di ricorso, occorre ricordare che la più recente giurisprudenza di questa Corte ha posto in luce che, in tema di protezione internazionale dello straniero, anche gli atti di vendetta e ritorsione minacciati o posti in essere da membri di una setta (oppure da membri di un gruppo familiare che si ritiene leso nel proprio onore a causa di una relazione esistente o esistita con un membro della famiglia) sono riconducibili, in quanto lesivi dei diritti sanciti in particolare dagli artt. 2, 3 e 29 Cost. e dall\’art. 8 CEDU, all\’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati nell\’art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicché è onere del giudice verificare in concreto se, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di soggetti non statuali,
ai sensi dell\’art. 5, lett. c, del decreto citato, lo Stato di origine del richiedente sia in grado o meno di offrire al soggetto vittima di tali atti un\’adeguata protezione (così, di recente, Cass. civ., sez. I, 25.3.2021, n. 8489; id., sez. I, 22.1.2020, n. 1343). 5.5) ebbene, anzitutto le C.O.I. considerate dal giudice di secondo grado non sono specificamente rif
erite all\’aspetto delle violenze familiari nel Paese di provenienza (secondo la stessa Corte d\’appello il ricorrente, proveniente dal Bangladesh, aveva riferito di aver lasciato quel Paese in ragione di dissidi col cugino e di temere per la propria vita in ragione del fatto che la Polizia gli era ostile in quanto legata a partito diverso a quello suo e del fratello); laddove tale genere di violenze è considerato nell\’apposita Convenzione di Instanbul. 5.6) inoltre, viepiù in difetto di tali C.O.I. mirate, risulta errato collegare l\’affermata non credibilità del ricorrente in relazione alla protezione da rifugiato e sussidiaria anche alla protezione umanitaria.5.7) il quarto motivo, specificamente riferito a quest\’ultima forma di protezione (come il secondo), appare fondato anche in ordine ad ulteriore profilo. 5.8) devesi premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che: \”In base alla normativa del testo unico sull\’immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d\’integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d\’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall\’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell\’art. 5, comma 6, del d.lgs n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno)\” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 9.9.2021, n. 244:13). 5.9) ebbene, la Corte territoriale circa la protezione umanitaria, dopo le considerazioni innanzi riportate, aveva concluso: \”Infine, il livello di integrazione in Italia, acclarato dalla sussistenza di un contratto di lavoro, non è di per sé elemento sufficiente per il riconoscimento della protezione internazionale\” (così a pag. 14 della sua sentenza). 5.10) ora, anche nelle ulteriori osservazioni svolte dalla Corte di merito a riguardo non v\’è, però, la benché minima traccia della valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d\’integrazione raggiunta in Italia; valutazione, nella specie, senz\’altro richiesta secondo i principi enunciati, e nei termini precisati, dalle Sezioni Unite di questa Corte, ove si pensi che la stessa Corte di merito, da un lato, aveva posto in luce, tra l\’altro, che il \”Bangladesh è uno stato con gravi problemi economici e politici, spesso colpito da alluvioni\” (così a pag. 9 della sua sentenza), come è peraltro notorio, e, dall\’altro, aveva reputato addirittura \”acclarato dalla sussistenza di contratto di lavoro\” \”il livello di integrazione in Italia\” raggiunto dal ricorrente, secondo quanto ora s\’è visto; di talché il giudice di secondo grado non poteva sottrarsi ad un giudizio comparativo in ordine al quale disponeva degli elementi occorrenti, elementi che ha distintamente considerato senza appunto porli minimamente in comparazione. 5.11) fondatamente, perciò, in relazione alla pur richiesta protezione umanitaria, nello svolgimento dell\’ultimo motivo, il ricorrente si duole anche dell\’assenza di tale valutazione comparativa, assenza che, a sua volta, comporta la pur dedotta violazione di legge, in relazione all\’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 268/1998, secondo quanto specificato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio.6) la sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Corte d\’appello di Venezia, in diversa composizione, affinché proceda ad un nuovo esame a riguardo. 7) Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M. accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte d\’appello di Venezia in diversa composizione,