La Corte Edu in data 15/12/2022 ha stabilito che l\’Ungheria ha violato il trattato EDU non approfondendo i rischi connessi alla espulsione di tre cittadini Siriani verso la Serbia ritenuto \”paese sicuro\”.


(Originale in lingua inglese. Tradotto con deepl)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL\’UOMO


PRIMA SEZIONE



CASO DI W.A. E ALTRI contro UNGHERIA


(Domande n. 64050/16 e altre 2 – vedi elenco allegato)










SENTENZA

15 dicembre 2022







W. A. E ALTRI c. UNGHERIA SENTENZA

Nella causa W.A. e altri c. Ungheria,
La Corte europea dei diritti dell\’uomo (prima sezione), riunita i n comitato composto da:
Alena Polackova, Presidente,
Péter Paczolay, Gilberto Felici, giudici,
e Liv Tigerstedt, vice cancelliere di sezione,
Tenuto conto di:
i ricorsi contro l\’Ungheria presentati alla Corte ai sensi dell\’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\’uomo e delle libertà fondamentali (\”la Convenzione\”) dai ricorrenti elencati nella tabella allegata, (\”i ricorrenti\”), nelle varie date ivi indicate;
la decisione di non divulgare i nomi dei ricorrenti;
la decisione di notificare al Governo ungherese (\”il Governo\”), rappresentato dal suo agente, sig. Z. Ta116di, del Ministero della Giustizia, i reclami ai sensi dell\’art. 3 della Convenzione relativi all\’espulsione dei ricorrenti in Serbia e di dichiarare irricevibili i reclami ai sensi dell\’art. 3 della Convenzione relativi alle condizioni nella zona di transito di Roszke, nonché i reclami ai sensi dell\’art. 5 §§ 1 e 4 della Convenzione;
le osservazioni delle parti;
Avendo deliberato in privato il 22 novembre 2022, Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

Il CASO
I ricorsi contestano l\’allontanamento dei ricorrenti in Serbia a seguito del rigetto delle loro richieste di asilo come irricevibili da parte delle autorità ungheresi, che consideravano la Serbia un \”Paese terzo sicuro\”.
I candidati sono cittadini siriani. I loro dati personali sono riportati nella tabella allegata.
Alla fine di aprile 2016 i richiedenti sono arrivati in Ungheria dalla Serbia e sono entrati nella zona di transito di Roszke, situata in territorio ungherese al confine tra i due Paesi. Hanno immediatamente presentato domanda di asilo. L\’autorità per l\’asilo ha respinto le richieste dei richiedenti come inammissibili entro poche ore dalla loro presentazione e ne ha disposto l\’espulsione. I richiedenti hanno chiesto un riesame giudiziario di queste decisioni, senza successo. Il Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged ha ritenuto che, poiché i richiedenti non avevano confutato la presunzione di aver avuto l\’opportunità di godere di un\’effettiva protezione internazionale in Serbia, la Serbia doveva essere considerata un Paese terzo sicuro per loro. Inoltre, il fatto che i ricorrenti non abbiano confutato la suddetta presunzione significa che non hanno dimostrato alcuna circostanza che giustifichi l\’applicazione del principio di non respingimento.


Dopo aver ricevuto la notifica del rigetto del loro diritto d\’asilo da parte dei tribunali amministrativi, i richiedenti sono stati portati fuori dalla zona di transito dalle autorità ungheresi e sono stati costretti a riattraversare il confine con la Serbia senza alcun accordo ufficiale con le autorità serbe.
I ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell\’articolo 3 della Convenzione, che la loro espulsione verso la Serbia era avvenuta a causa di una procedura di asilo carente che li esponeva (i) al rischio di non poter accedere a una procedura di asilo in Serbia; (ii) al rischio di respingimento a catena; e (iii) a condizioni di accoglienza inadeguate in Serbia. Hanno inoltre lamentato, ai sensi dell\’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l\’articolo 3, l\’inefficacia dei ricorsi interni relativi al rigetto della loro richiesta di asilo e alla loro espulsione.
La Corte ha precedentemente considerato il diritto interno applicabile e il materiale internazionale in Jlias e Ahmed c. Ungheria ([GC], no. 47287/15,
§§ 41-78, 21 novembre 2019).

LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
UNIONE DELLE DOMANDE
Considerata l\’affinità dell\’oggetto delle domande, la Corte ritiene opportuno esaminarle congiuntamente in un\’unica sentenza.

PRESUNTA VIOLAZIONE DELL\’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

La Corte osserva che le doglianze sollevate ai sensi dell\’articolo 3 non sono manifestamente infondate ai sensi dell\’articolo 35, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione o irricevibili per altri motivi. Devono pertanto essere ritenute ammissibili.
I principi generali che definiscono l\’obbligo procedurale dello Stato espellente ai sensi dell\’articolo 3 della Convenzione in caso di trasferimento di un richiedente asilo in un paese terzo senza esame del merito sono stati riassunti in Ilias e Ahmed (sopra citati, §§ 128-50).
1O. I casi in esame presentano fatti e denunce molto simili a quelli che la Corte ha già esaminato nella causa Ilias e Ahmed (ibid., §§ 7-40). In quel caso la Corte ha ritenuto che lo Stato convenuto avesse omesso di adempiere all\’obbligo procedurale previsto dall\’articolo 3 della Convenzione, non avendo valutato il rischio di un allontanamento sommario dei ricorrenti dalla Serbia prima di espellerli verso quel paese (ibid., § 163). In particolare, la Corte ha rilevato che la presunzione legislativa generale che la Serbia fosse un paese terzo sicuro non era stata sufficientemente dimostrata. Ha inoltre osservato che la valutazione individuale delle autorità sul sistema di asilo serbo non ha tenuto conto delle conclusioni dell\’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), secondo cui, all\’epoca dei fatti, i richiedenti asilo 
rimpatriati in Serbia correvano il rischio reale di non essere protetti dal respingimento verso la Macedonia settentrionale e poi verso la Grecia (ibidem, §§ 158-60). La Corte ha anche osservato che le autorità ungheresi avevano aggravato i rischi dei ricorrenti inducendoli a entrare illegalmente in Serbia invece di prendere accordi con le autorità serbe per nascondere la loro riammissione (ibidem, §§ 158-60),
§ 161).
Anche se nel caso di Ilias e Ahmed i procedimenti di asilo impugnati si sono svolti tra settembre e ottobre 2015, ossia sei mesi prima dei procedimenti nel caso dei ricorrenti, il diritto nazionale applicabile e le relative relazioni sui Paesi sono rimasti gli stessi. La Corte osserva che la valutazione dell\’autorità di asilo sulla Serbia come Paese terzo sicuro nei casi di Ilias e Ahmed era identica a quella dei ricorrenti. Il fatto che, a differenza dei richiedenti in Ilias e Ahmed, i richiedenti nel presente caso non abbiano avuto una rappresentanza legale nel corso della procedura di asilo e non siano stati ascoltati davanti al Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged (contrasto con Ilias e Ahmed, sopra citati, § 157) ha solo aggravato la violazione dell\’articolo 3 della Convenzione da parte dello Stato. A parità di altre circostanze, e notando che l\’argomentazione del governo secondo cui il rapporto dell\’UNHCR era inaffidabile è del tutto infondata, la Corte non vede ragioni per discostarsi dalle sue conclusioni in Jlias e Ahmed (ibid., §§ 151-65).
Alla luce di tutto ciò, la Corte ritiene pertanto che lo Stato convenuto non abbia adempiuto all\’obbligo procedurale previsto dall\’articolo 3 della Convenzione di valutare i rischi di un trattamento contrario a tale disposizione prima di trasferire i ricorrenti dall\’Ungheria. Ciò rende superfluo per la Corte esaminare se l\’articolo 3 sia stato violato per l\’ulteriore motivo che le autorità ungheresi avrebbero omesso di valutare se i ricorrenti avrebbero corso il rischio di vedersi negate adeguate condizioni di accoglienza in Serbia (ibid., § 165).
Vi è stata quindi una violazione dell\’articolo 3 della Convenzione nella sua parte procedurale.
ALTRI RECLAMI
I ricorrenti hanno lamentato l\’inefficacia dei ricorsi interni che hanno impedito il rigetto della loro domanda di asilo e l\’espulsione e quindi la violazione dell\’articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con l\’articolo 3.
Avendo riscontrato una violazione dell\’articolo 3 della Convenzione, e in considerazione del fat to che le presunte carenze procedurali nell\’esame delle domande di asilo dei ricorrenti sono state sufficientemente esaminate ai sensi di tale articolo, la Corte non ritiene necessario esaminare la ricevibilità e la fondatezza della denuncia ai sensi dell\’articolo 13 relativa alle stesse presunte carenze (cfr. Jlias e Ahmed, sopra citato, § 179).
W.A E ALTRI contro il governo ungherese

APPLICAZIONE DELL\’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
I ricorrenti hanno chiesto 5.000 euro (euro) ciascuno per il danno non patrimoniale e gli importi indicati nella tabella allegata per le spese sostenute davanti alla Corte.
Il governo ha ritenuto eccessive le richieste di giusta soddisfazione dei ricorrenti. In particolare, ha osservato che gli onorari degli avvocati erano stati richiesti in tutti e tre i casi per la preparazione delle stesse osservazioni.
La Corte, valutando in via equitativa, riconosce ai ricorrenti 5.000 euro ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, oltre alle imposte eventualmente dovute.
Tenuto conto dei documenti in suo possesso, la Corte ritiene ragionevole accordare ai ricorrenti 3.000 euro in solido, a copertura delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte, più le imposte che possono essere loro addebitate, e liquida il resto dei crediti.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL\’UNANIMITÀ,

l. Decide di aderire alle domande;

Dichiara ammissibili i reclami ai sensi dell\’articolo 3 della Convenzione;

Ritiene che vi sia stata una violazione dell\’articolo 3 della Convenzione;

Ritiene che non sia necessario esaminare l\’ammissibilità e la fondatezza dei ricorsi ai sensi dell\’articolo 13 della Convenzione, in combinato disposto con l\’articolo 3 della Convenzione;

Trattenute
che lo Stato convenuto deve pagare, entro tre mesi, i seguenti importi, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del regolamento:
5.000 euro (cinquemila euro) a ciascun richiedente, più eventuali imposte, per il danno non patrimoniale;
3.000 euro (tremila euro) ai ricorrenti congiuntamente, più eventuali imposte a loro carico, per costi e spese;
che a partire dalla scadenza dei tre mesi di cui sopra e fino al saldo saranno dovuti interessi semplici sugli importi di cui sopra a un tasso pari al tasso di prestito marginale della Banca centrale europea durante il periodo di inadempienza, maggiorato di tre punti percentuali;
Per il resto, la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti è respinta.
W.A. E ALTRI c. UNGHERIA SENTENZA

Fatto in inglese e notificato per iscritto il 15 dicembre 2022, ai sensi dell\’articolo 77, paragrafi 2 e 3, del Regolamento della Corte.




Liv Tigerstedt Cancelliere aggiunto

Alena Polickovi Presidente