E\’ stato sottoposto al Tribunale di Roma il casodi un minorenne afghano che è stato illegittimamente respinto alla frontiera italiana e riammesso informalmente in Grecia. Il minore aveva contattato un\’operatrice dell\’ASGI per informarla della sua presenza al porto di Brindisi e della sua intenzione di richiedere protezione internazionale. Nonostante le comunicazioni tra l\’operatrice, la polizia di frontiera e l\’UNHCR, il minore è stato effettivamente respinto. Successivamente, è stato trattenuto per alcuni giorni a Igoumenitsa e poi trasferito in un centro per minori vicino a Salonicco.
Il ricorso del minore sostiene la violazione del divieto di respingimento di un minore straniero non accompagnato, del diritto di asilo e del diritto di accedere alla procedura di protezione internazionale. Inoltre, si afferma la violazione del regolamento Dublino III, del diritto a un ricorso effettivo e del principio di non refoulement. La difesa del minore chiede che venga consentito il suo ingresso protetto in Italia per poter presentare domanda di protezione internazionale.
Il giudice riconosce che il trattamento subito dal minore, sostenuto dalle fonti internazionali, è provato e che la pratica di riammissione informale viola diverse norme di legge, tra cui il diritto alla libertà personale, il diritto alla difesa e il diritto a un ricorso effettivo. Inoltre, si evidenzia che la prassi di riammissioni informali va contro l\’accordo bilaterale con la Grecia e la normativa internazionale.
Il giudice rileva che il ricorrente aveva diritto di accedere alle tutele garantite ai minori richiedenti asilo, compresa l\’accoglienza e un permesso di soggiorno provvisorio. Pertanto, accoglie il ricorso e ordina alle autorità di consentire l\’ingresso in Italia del minore per presentare domanda di protezione internazionale.