il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale il Ministero
dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi
Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Austria.
Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Nel provvedimento impugnato si legge che l’interessato, in data 2.7.2022, ha presentato in Austria
istanza di protezione internazionale ( come risulta dal riscontro delle impronte digitali nel sistema
EURODAC) e che l’Unità Dublino italiana ha indirizzato, ai sensi dell’art. 23 e ss. del Reg. UE n.
604/2013, in data 26.10.2022 una richiesta di ripresa in carico una richiesta di ripresa in carico. Con nota dell’ 8.11.2022, l’Austria
ha riconosciuto la propria competenza ravvisando i presupposti previsti dall’art. 18.1 (d) del Reg.
UE n. 604/2013.
La difesa ha censurato il provvedimento di trasferimento sulla base dei seguenti argomenti:
A) mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile allo straniero e mancata
allegazione del riscontro delle impronte tramite sistema EURODAC;
B) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013;
C) violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. UE n. 604/2013, dell’art. 3 Cedu e
dell’art. 4 della Carta di Nizza.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento sotto più profili.
Ciò posto, la domanda deve essere accolta, in applicazione dell’art. 3.2 del regolamento UE
604/2013, stante l’attuale esistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Austria e considerato il rischio per la parte
ricorrente di essere in tale paese sottoposta a trattamenti inumani e degradanti.
La norma da ultimo menzionata stabilisce: “Qualora sia impossibile trasferire un richiedente
verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi
di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di
accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro
competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro
possa essere designato come competente.”
Il Collegio ritiene che l’Austria sia affetta da carenza sistemiche, in primo luogo in ordine al
sistema di accoglienza, sulla base delle fonti consultate e di seguito citate.
Negli ultimi anni l’Austria è stata uno dei primi Paesi di destinazione dopo la rotta balcanica e di
conseguenza ha ricevuto un numero molto elevato di domande di asilo. Nell’ottobre 2022 il
ministro dell’Interno ha annunciato che il sistema di accoglienza aveva raggiunto la sua capacità
massima (European Union Agency for Asylum (EUAA) (2023). Asylum Report 2023: Annua!
Report on the Situation of Asylum in the European Union, luglio 2023, p. 177, (consultato il 19
luglio 2023).
Nella prima metà del 2022, il Paese si è classificato al quinto posto in termini di numero di
domande di asilo in cifre assolute e al secondo posto in proporzione al numero di abitanti e le
strutture di accoglienza non sono risultate sufficienti per accogliere i richiedenti protezione
internazionale e temporanea in continuo aumento sul territorio austriaco, in quanto il numero di
persone all’interno del sistema di accoglienza austriaco e di quello federale è triplicato negli ultimi
due anni. Di conseguenza, i limiti nella capacità del personale, uniti al numero crescente di arrivi,
rendono complessa l’identificazione di potenziali casi vulnerabili che necessitano di specifiche
garanzie di accoglienza, tra cui i minori non accompagnati (Operational Plan 2022-2023 agreed by
the European Union Asylum Agency and Austria, december 2022, dicembre 2022, AT Operational
Plan ( europa.eu).
Secondo quanto riportato sul sito dell’Agenzia, a seguito di una richiesta delle autorità austriache,
presentata nel settembre 2023 di estendere la durata e modificare la portata del sostegno fornito
dall’EUAA, il 29 settembre 2023 le due parti hanno firmato l’emendamento 1 al piano operativo,
dal quale risulta che nella prima metà del 2023 si è classificato al quarto posto. Il numero di
persone nel sistema di accoglienza austriaco nel suo complesso e in quello federale è triplicato
negli ultimi tre anni, in parte anche a causa della crisi ucraina. “L’afflusso di persone che hanno
beneficiato della direttiva sulla protezione temporanea in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, è
stato, in effetti, un fattore chiave di pressione sul sistema di accoglienza austriaco”.
Inoltre, i gruppi per i diritti dei migranti hanno criticato la decisione dell’Austria di utilizzare tende
temporanee per ospitare i richiedenti asilo all’approssimarsi dell’inverno ed chiesto alle autorità di
fornire alloggi migliori, considerando la soluzione disumana e da evitare (Info Migrants, Austria:
Le autorità allestiscono tende per i richiedenti asilo, 25 ottobre 2022,
https :/ /www.infomigrants.net/ en/post/ 44 241 / austria-au thori ties-set-up-tents- for-asylum-seekers
(consultato il 5 aprile 2023).
Ancora, sono state sollevate preoccupazioni anche per quanto riguarda le esigenze specifiche delle
persone vulnerabili, che secondo quanto riferito non vengono sempre affrontate in modo adeguato.
Diverse ONG hanno sottolineato, in particolare, che la maggior parte delle strutture di accoglienza
non sono adatte a garantire la sicurezza delle persone LGBTI (Commissioner for Human Rights of
the Council of Europe, Dunja Mijatovié, Report following her visit to Austria from 13 to 17
December 2021, maggio 2022, https://rm.coe.int/commdh-2022-1 0-report-on-the-visit-to-austriaen/
1680a6679a (consultato il 5 aprile 2023). Per quel che concerne, in particolare, le condizioni di
vita nel sistema di accoglienza, la fonte da ultimo citata evidenzia un netto peggioramento rispetto
alla situazione previgente. In particolare, è emerso che durante la sua visita in Austria, il
Commissario si è concentrato su diverse questioni relative all’accoglienza e all’integrazione di
rifugiati, richiedenti asilo e migranti, che sono oggetto delle relative sottosezioni del rapporto.
Infatti, risulta che “Il Commissario è preoccupato per le condizioni di vita insoddisfacenti che
prevalgono in diverse strutture di accoglienza. Invita le autorità austriache a tutelare efficacemente
il diritto a un alloggio adeguato per i richiedenti protezione internazionale, anche adottando
standard armonizzati per i centri di accoglienza e proseguendo la cooperazione con le province al
fine di colmare le lacune nell’attuazione degli strumenti che definiscono la ripartizione dei compiti
tra lo Stato federale e le province, e di porre fine alle lunghe permanenze e al sovraffollamento
nelle strutture di accoglienza federali. Il Commissario esorta inoltre le autorità austriache a
prestare particolare attenzione alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, tra cui le persone
con disabilità, le persone LBGTI, le donne vittime di violenza e i bambini, soprattutto quelli non
accompagnati”.
Per quel che concerne, invece, la procedura di asilo, deve essere preliminarmente evidenziato che,
relativamente all’accesso al territorio austriaco, secondo la fonte da ultimo menzionata, gli
interlocutori del Commissario hanno richiamato la sua attenzione su presunti rimpatri sommari
(“pushback”), talvolta accompagnati dall’uso della violenza, che impediscono alle persone di
accedere alla procedura di asilo e a qualsiasi forma di accoglienza o integrazione in Austria. Il
Commissario ha rilevato con preoccupazione che negli ultimi due anni sono stati segnalati e
documentati diversi casi ai confini austriaci con Slovenia e Ungheria. Secondo le ONG, queste
operazioni possono contribuire ai respingimenti a catena lungo la rotta balcanica, dall’Austria
all’Ungheria, e poi alla Croazia e alla Bosnia-Erzegovina. Del resto, in una sentenza emessa il I 0
luglio 2021, il Tribunale amministrativo provinciale della Stiria ha stabilito che il rimpatrio di un
cittadino marocchino in Slovenia e successivamente in Croazia e Bosnia-Erzegovina ha privato
questa persona del suo diritto di richiedere asilo e ha concluso che “i respingimenti sono in parte
applicati come metodo in Austria”. La Corte ha anche suggerito che tali operazioni facessero parte
dei respingimenti a catena. In un’altra sentenza emessa il 16 febbraio 2022 sul caso di un cittadino
somalo minorenne che sarebbe stato respinto in Slovenia dalle autorità austriache nell’estate del
2021, lo stesso Tribunale amministrativo provinciale della Stiria ha confermato la sua precedente
conclusione sull’uso sistematico dei respingimenti.
Ciò premesso in ordine all’accesso al territorio, con specifico riferimento alla procedura di asilo,
secondo quanto riportato dal rapporto AIDA più recente (p. 26), nel corso del 2022, a causa
dell’alto numero di richiedenti che si è presentato presso il confine orientale austriaco, è stato
modificato il sistema di registrazione delle domande in frontiera. Questo ha comportato che, a
differenza del passato, la registrazione non viene più completata in frontiera ma, dopo una prima
raccolta dati e il fotosegnalamento, le persone sono invitate a recarsi presso gli uffici regionali di
polizia per finalizzare la registrazione. Questo ha determinato tempi di attesa presso le stazioni di
polizia, che non erano attrezzate per ospitare persone per giorni interni, con condizioni di
accoglienza che sono state giudicate come scarse e inadeguate. Come conseguenza di questa
situazione, un alto numero di persone fotosegnalate non si è mai recato presso gli uffici di polizia
per procedere alla finalizzazione della formalizzazione della richiesta di asilo (l’Austria ha
registrato un numero record di 42.000 casi interrotti nel 2022). Inoltre, il menzionato rapporto
AIDA (p. 44) segnala un numero particolarmente alto di richieste di ripresa in carico (24.000 nel
2022 contro le 7.853 del 2021 ), che potrebbe aver avuto un impatto sulla capacità di elaborare le
richieste nei tempi previsti dalla procedura, incentivando il meccanismo delle accettazioni
implicite delle richieste di presa/ripresa in carico, nel contesto del Regolamento Dublino.
In relazione alla normativa austriaca applicabile ad un richiedente trasferito in Austria in base al
Regolamento Dublino, secondo quanto riportato all’art. 24 par. 1 e 2 della Legge Federale sul
riconoscimento del! Asilo (AsylG 2005), la procedura austriaca prevede che, in caso di richiedente
che si rende irreperibile, che lascia volontariamente il territorio o che non si presenta alle autorità
la procedura di asilo venga sospesa per due anni ( cfr., art. 28 della direttiva procedure, che
disciplina la procedura in caso di ritiro implicito della domanda), nel corso del quale può essere
riattivata. Per quanto riguarda la prassi austriaca relativa a richiedenti che fanno rientro in Austria
oltre i due anni dalla sospensione dell’esame della domanda, il citato rapporto AIDA (pag. 83)
segnala che questi debbano presentare una domanda reiterata, relativamente alla quale viene quindi
valutata l’ammissibilità. Su questo ultimo aspetto UNHCR ha individuato come essenziale che, nel
contesto delle procedure di ripresa in carico, i procedimenti possano essere riaperti senza termini
(UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), The Return to Greece of Asylum-Seekers With
“lnterrupted” Claims, 9 July 2007, available at:
https://www.refworld.org/docid/46b889b32.html [accessed 2 August 2023]) ed anche la CGUE,
nel caso C-695/15 (par. 66-68), ha richiamato le previsioni del regolamento Dublino relative alle
procedure di ripresa in carico in caso di domanda considerata come ritirata, miranti a stabilire che
gli Stati hanno il dovere di portare a termine l’esame della domanda o di permettere al richiedente
di presentarne una nuova, che non sarà trattata come domanda reiterata.
A tale ultimo proposito, risulta, infine, che i richiedenti asilo sono soggetti a detenzione proprio
principalmente nell’ambito delle procedure Dublino e che le persone che presentano una domanda
di asilo reiterata vengono spesso detenute (AIDA, Country Report Austria 2021, Aprile 2022,
AIDA_AT_202lupdate.pdf(asylumineurope.org), p. 129-131 (consultato il 15 febbraio 2023).
Ebbene, alla luce della complessiva situazione descritta si ritiene, dunque, che il trasferimento
dell’odierno richiedente asilo in Austria si ponga in contrasto con la previsione dell’art. 3
paragrafo 2 del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con quella dell’art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni
ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente in tale Stato.
Come affermato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 22 marzo
2005, Ay c. Turchia), infatti, il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul
piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello
straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee
condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma
anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche di tali condizioni di accoglienza,
anche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
In conclusione, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, sia fondato il rischio attuale che parte
ricorrente, qualora trasferita in Austria, possa essere sottoposta a trattamenti inumani e degradanti
a causa delle evidenziate carenze sistemiche e, in accoglimento del ricorso, deve, pertanto, essere
dichiarata la competenza dell’Italia a decidere sulla sua domanda di protezione internazionale.
Resta assorbito ogni altro profilo di censura.
Nulla sulle spese essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
dichiara la competenza dell’Italia a decidere sulla domanda di protezione internazionale proposta
dal ricorrente;