
IL TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott.ssa Viviana Cusolito Giudice
dott.ssa Simona Monforte Giudice
est
riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 4796 del Registro Generale 2021
TRA
…
ed elettivamente domiciliata in Messina, Via Placida n.13, presso lo studio dell’Avv. Carmelo Picciotto, che lo rappresenta e difende come da procura in foglio separato;
RICORRENTE
E
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., C.F. 97149560589, domiciliato c/o la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA, Via Luigi Sturzo n.142;
RESISTENTE
e con l’intervento del Pubblico Ministero
ha emesso il seguente
DECRETO
In data 01.09.2021 la richiedente asilo XXXXXX, formalizzava richiesta di asilo presentando l’apposito modulo C3.
In data 06.09.2021 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania effettuava la sua audizione.
In particolare, la richiedente asilo dichiarava alla Commissione di essere cittadina tunisina e di religione musulmana; di aver studiato per dieci anni e di aver lavorato come operaia presso un\’industria dolciaria; di avere una famiglia di origine composta dalla madre (il padre è deceduto nel 2018), cinque sorelle e un fratello; di essere giunta in Italia con il marito, YYYYYYYYYYY (anch’egli richiedente asilo) e di avere avuto con il consorte una figlia, dell\’ età di un anno e mezzo, rimasta in Tunisia, ospite di una parente. La ricorrente, a fondamento della sua richiesta di protezione, riferiva di aver lasciato la Tunisia l\’ 8 luglio del 2021 a causa dei problemi avuti con alcuni componenti della propria famiglia, contrari al suo matrimonio con il marito; che nel 2015 iniziava una relazione con l\’attuale marito, inizialmente tenuta segreta alla propria famiglia; che all\’inizio del 2019 il futuro coniuge si recava presso la famiglia della ragazza per ottenere il consenso al matrimonio, ricevendo tuttavia un rifiuto perché la stessa era stata promessa in sposa ad un cugino paterno; che tuttavia la donna continuava a frequentare il compagno e il 22 agosto del 2019 i due riuscivano a celebrare il proprio matrimonio, andando a vivere a Sfax; che lì però nell’ottobre del 2019 la richiedente veniva raggiunta dal cugino e da altri parenti e costretta a seguirli con la forza in casa della sua famiglia dove veniva trattenuta per circa 15 giorni; che tuttavia riusciva a scappare, ricongiungendosi col marito e rimanendo dopo qualche tempo incinta; che al sesto mese di gravidanza riceveva un’altra visita da parte dei familiari i quali picchiavano sia lei che il marito e la costringevano ad immediato ricovero in ospedale dove partoriva prematuramente; che dimessa dall’ospedale insieme alla figlia ritornava dal marito, il quale nel frattempo perdeva il proprio lavoro perché si rifiutava di trasferirsi in Libia per rimanere vicino alla famiglia; che pur in
assenza di regolare autorizzazione, il marito decideva di avviare un’attività commerciale presso la loro abitazione, che veniva tuttavia incendiata dal cugino in data 2 ottobre del 2020; che temendo ulteriori ritorsioni, nel luglio del 2021 la richiedente e il marito decidevano di espatriare e prima di partire affidavano la figlia ad un parente della donna residente a Tunisi; che infine raggiungevano l’ Italia in data 9 luglio 2021.
Con provvedimento ID VESTANET N. XXXX reso nella seduta del 15.09.2021 e notificato il 06.10.2021, la Commissione Territoriale di Catania rigettava la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, evidenziando, in particolare, come le vicende esposte dalla richiedente destavano perplessità in ordine alla veridicità di quanto asserito e alla fondatezza della richiesta, con particolare riferimento a una serie di circostanze parse inverosimili, estremamente generiche e contrastanti.
Segnatamente, l’Autorità amministrativa osservava come la richiedente avesse fornito elementi generici e contraddittori circa i motivi della presunta ostilità della propria famiglia al suo matrimonio con il marito. Sotto questo profilo infatti la Commissione rilevava come la predetta avesse dichiarato che nel contesto familiare di provenienza vi fosse la tradizione di sposare persone dello stesso nucleo e che lei stessa avrebbe dovuto sposare un cugino, ma che però, a suo dire, nessun obbligo di contrarre matrimonio forzato fosse stato esercitato sulla donna da parte della propria famiglia.
La Commissione territoriale parimenti evidenziava come l’asserito potere di influenza della famiglia della donna sulle scelte della coppia non fosse coerente con il loro profilo sociale e culturale, essendo entrambi soggetti adulti e con un buon livello di istruzione che avevano liberamente deciso di contrarre matrimonio e che altrettanto agevolmente avrebbero potuto trasferirsi in altre zone della Tunisia per evitare eventuali interferenze sulla loro vita privata.
L’ Autorità amministrativa aggiungeva che i presunti atti persecutori subiti fossero stati riportati in maniera ampiamente generica e contraddittoria, non avendo la stessa fornito alcuna prova documentale, quali ad esempio certificazione sanitaria o documentazione sui danni subiti, che peraltro avrebbero dovuto essere denunciati alle autorità tunisine.
Secondo la Commissione, inoltre, dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel paese di provenienza della ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscergli la protezione sussidiaria. Infine, a parere della Commissione, non ricorrevano neppure ragioni per riconoscere al ricorrente la protezione complementare ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, come modificato, da ultimo dal D.L. 4.10.2018, convertito con L. 01.12.2018, n.132.
Con ricorso depositato il 21.10.2021, XXXX impugnava il suddetto provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione internazionale e lamentando tra l’altro come non fosse stata riconosciuta in subordine nemmeno il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno dell’opposizione lamentava quindi come l’Autorità amministrativa si fosse limitata ad affermare di non ritenere la storia credibile rispetto al vissuto narrato, pur essendo in presenza di dichiarazioni tali da far ritenere che la ricorrente avesse subito violenze e pressioni tali da renderla in stato di evidente soggezione psicologica e culturale, avendo contravvenuto ai dettati islamici e alle regole che tale religione impone alle donne musulmane.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania si costituiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, riteneva insussistenti i presupposti sia per il riconoscimento dello status di rifugiata, non avendo la
richiedente addotto motivazioni che ne legittimassero il riconoscimento, sia per la protezione sussidiaria, non provenendo la ricorrente da un paese in cui fosse in atto un conflitto armato di rilevante entità; riteneva tuttavia potessero evidenziarsi gli estremi della situazione di particolare vulnerabilità richiesti per la protezione speciale ai sensi dell’art. 19 T.U.I.
Fissata la comparizione delle parti davanti al Giudice designato, all’udienza del 05.07.2022, il procuratore della ricorrente compariva personalmente e, avvalendosi di un mediatore EASO, dichiarava: “ADR Sono e mi chiamo XXXXXXXXXXe risiedo a Messina. Sono di religione musulmana e provengo da Skhira, dove ho studiato per dieci anni e dopo ho lavorato come operaia in una industria dolciaria. La mia famiglia di origine è composta da mia madre, mio padre è morto nel 2018, ed ho cinque sorelle ed un fratello che è figlio di un amico di mio padre e che è cresciuto con noi. Sono giunta in Italia con mio marito, XXXXXXXX, con cui ho una figlia oggi di due anni, che è rimasta in Tunisia presso una mia parente. Oggi sono incinta di sei mesi. ADR Ho lasciato la Tunisia l’8.07.2021 per aver avuto contrasti con la mia famiglia che si opponeva al mio matrimonio che, nel 2019, dopo un lungo periodo di relazione, chiedeva la mia mano. Il rifiuto era dovuto al fatto che la mia famiglia mi aveva promessa in sposa ad un cugino paterno. Mentre era in vita mio padre, la mia famiglia accettava la mia relazione con l’attuale mio marito, ma alla sua morte avvenuta 2018. Malgrado il rifiuto, ho continuato a vedere mio marito con il quale ci sposammo in data 22.08.2019 e con cui andai a vivere a Sfax. Qui ci raggiunse la mia famiglia nell’ottobre del 2019 e fui costretta, con la forza, a ritornare a casa mia dove fui trattenuta per circa 15 giorni. Malgrado ciò, sono riuscita a scappare e a ricongiungermi con mio marito. In quel periodo era in stato di gravidanza che a motivo delle aggressioni fisiche dei miei familiari, fui ferita alla schiena ed ebbi una emorragia. Per tale motivo fui operata e ricoverata in ospedale dove ebbi mio figlio in modo prematura. Il fatto fu ripreso da alcune telecamere i cui video furono consegnati alla polizia locale, ma non diede seguito ad alcun provvedimento. ADR Dopo il ricovero sono tornata con mio marito e mia
figlia, ma mio marito perdeva il lavoro perché non voleva andare in Libia per motivi di lavoro con la ditta per cui lavorava e non voleva lasciarmi sola con la bambina e visto i precedenti di aggressioni da parte dei miei familiari. Per questo motivo, mio marito apriva un’attività commerciale, senza autorizzazione che in data 02.10.2020 fu distrutta in un incendio appiccato dal cugino a cui era stata promessa in sposa dai miei familiari. Abbiamo così deciso di venire in Italia che raggiungevamo in data 09.07.2021. ADR Ci siamo rivolti all’autorità locale ma senza alcun esito anche perché i miei parenti erano riusciti a corromperli. ADR Temo che ritornando in patria possa essere nuovamente oggetto di aggressione da parte della mia famiglia. ADR Ho frequentato il CIPIA per due mesi e poi ho dovuto smettere perché incinta e la sede è distante un’ora da dove abito e nel centro dove sono ospite sto continuando ad approfondire la lingua italiana, ho svolto un corso per sarta e non svolgo attività lavorativa. ADR In un primo momento alla mia relazione con l’attuale mio marito la mia famiglia non accettava perché esso è bianco e poi perché ero stato promessa a mio cugino, ma quando era in vita mio padre, la situazione non era grave. ADR I miei parenti hanno anche aggredito ed accoltellato mio marito, che per il colore della sua pelle, provavano disprezzo. Delle ferite egli ha la documentazione ed è stato ferito lo stesso giorno in cui fui ferita io. ADR A causa delle violenze subite e intimidazioni, soffro d’ansia, la notte non riesco a dormire e sono seguita da una psicologa del centro in cui risiedo e prendo dei farmaci. ADR La mia famiglia di mia figlia rimasta in Tunisia non conosce l’ubicazione e pensa che sia con me.
All’udienza del 6.12.2022 il procuratore della ricorrente insisteva nell’accoglimento della domanda, e il Giudice designato per la trattazione rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Si deve premettere che il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D.Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio
1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell\’art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all’art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), nel caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale determini il mancato rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (rinvio all’art. 19 comma 1.1 prima parte D. Lgs. 286/1998) o vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, (rinvio all’art. 19 comma 1.1 seconda parte D. Lgs. 286/1998).
L\’art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera e) \”rifugiato\” il \”cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all\’articolo 10\” (lett. e dell\’art. 2). Quanto ai responsabili della persecuzione (ma ciò vale anche con riferimento al danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale), l’art. 5 D. Lgs. 251/207 stabilisce che essi possono essere 1) lo Stato, 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione effettiva e non temporanea. Ciò significa
che quando l’agente della “persecuzione” sia un privato non è sufficiente che la vittima percepisca di trovarsi in una situazione di pericolo, ma occorre che l’istante dimostri che le autorità locali non possano o non vogliano fornire adeguata protezione.
Lo status di rifugiato si configura, pertanto, in presenza di due presupposti, quello della natura ideologica della persecuzione attuata o minacciata e quello della rottura del legame sociale tra lo Stato di origine ed il suo cittadino. La peculiare natura della persecuzione si coglie, in particolare, attraverso il riferimento all’appartenenza ad un “particolare gruppo sociale”, fattispecie che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre, poiché con tale espressione si vuole fare riferimento all’insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata, una storia comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente così come la mancanza delle libertà democratiche non sono, invece, di per sé sufficienti a costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato, essendo necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l’incolumità della persona.
Viceversa, l’art. 2 del citato D.Lgs. 251/2007 definisce alla lettera g) \”persona ammissibile alla protezione sussidiaria\” il \”cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”. L’art. 14 D. Lgs. 251/2007 definisce, quindi, i “danni gravi”, considerando tali
a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Come sottolineato dalla Suprema Corte (Cass. civ. 20.03.2014 n. 6503), l\’esame comparativo dei requisiti relativi alla misura maggiore e quelli riguardanti la protezione sussidiaria, pongono in evidenza anche il differente grado di personalizzazione del rischio che deve essere accertato nelle due forme di protezione internazionale. La differenza tra il rifugiato politico e la protezione sussidiaria si coglie nell\’attenuazione, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, del nesso causale tra la vicenda individuale e il pericolo rappresentato, sia con riferimento alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell\’art. 14 del d.lgs n. 251 del 2007 (pericolo di morte o trattamenti inumani e degradanti), sia nell\’ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale). In particolare, con riferimento a quest’ultima ipotesi, si è sottolineato che la protezione sussidiaria può essere giustificata anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo e la Corte di Giustizia, nella sentenza Corte di Giustizia n. 172 del 2009, Caso Elgafaji contro Paesi Bassi, ha stabilito che \”l\’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest\’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
– l\’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola
presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia\”. Peraltro, anche con riferimento alle altre ipotesi di protezione sussidiaria, disciplinate nelle lettere a) e b) dell\’art. 14, l\’esposizione al pericolo di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado d\’individualizzazione (per esempio, per l\’appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.) non deve avere i caratteri più rigorosi del fumus persecutionis.
La protezione complementare è il risultato della riforma introdotta con D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che, pur avendo mantenuto la dicitura «protezione speciale» introdotta con D.L. 04.10.2018 n. 231, ha allargato le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed ha espressamente consentito la conversione del suddetto permesso di soggiorno in permesso di lavoro.
Come è noto, il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”), con l’intento di ridurre la discrezionalità nel riconoscimento della protezione umanitaria, aveva sostanzialmente abrogato la protezione umanitaria come categoria generale e aperta (sopprimendo il comma 6 dell’art. 5 d.lgs. n. 286 del 1998, che prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno in caso di “seri motivi” di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano) ed aveva sostituito il permesso “per motivi umanitari” con ipotesi specifiche e tipiche di permessi speciali, solo in parte riconducibili al già previsto permesso di soggiorno per ragioni umanitarie; aveva, quindi, previsto, all’art. 32 D.Lgs. n. 25 del 2008, la trasmissione degli atti dalla Commissione Territoriale al Questore, in caso di rigetto delle forme maggiori di protezione internazionale, ai fini del rilascio di un permesso di “protezione speciale” in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio all’art. 19 commi 1 D. Lgs. 286/1998), di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nel paese di origine (rinvio all’art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998) salvo che potesse disporsi l\’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. La protezione speciale era stata quindi configurata
dal legislatore come norma di chiusura, in ideale contraltare all\’apertura del catalogo dei seri motivi già contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
Orbene, il legislatore, con il D.L. n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, ha ripristinato nell’art. 5 comma 6 D. Lgs. 286/1998 il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato (ma non anche il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario); ha ampliato le ipotesi di divieto di respingimento di cui all’art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 prevedendo il caso in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e quello in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ha leggermente modificato i presupposti che vietano l’espulsione dello straniero per ragioni di salute già previsti nell’art. 19 comma 2 lett. d bis D. Lgs. 286/1998 (in luogo di “condizioni di salute di particolare gravità” ora si parla di “gravi condizioni psico fisiche o derivanti da gravi patologie”) prevedendo che anche in tal caso la Commissione Territoriale in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale trasmetta gli atti al Questore (art. 32 comma 3.1 D. Lgs. 25 del 2008); infine, il legislatore, pur mantenendo la dicitura “protezione speciale”, ha previsto che il suddetto permesso di soggiorno abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile. La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 29.03.2021 n. 8713), subito dopo la suddetta novella normativa, ha sottolineato che il riferimento contenuto nella legge al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” delinea una \”nuova protezione speciale\” che si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all\’entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell\’interpretazione che di detta forma di protezione era stata fornita dal consolidato orientamento della Suprema Corte, che già aveva sottolineato che le situazioni di “vulnerabilità” che potevano dar luogo a tale forma di
protezione non si esauriscono in quelle indicate nell\’art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D. Lgs. n. 25 del 2008 (minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ma costituiscono un catalogo aperto, in quanto l’indagine diretta alla verifica della sussistenza dei presupposti di vulnerabilità richiesti ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta svolgendo “… una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020).
In particolare, l’attuale protezione complementare va riconosciuta quando lo straniero possa essere oggetto di “persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” ovvero quando lo straniero “rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti”. Si tratta di ipotesi in cui non può disporsi l\’espulsione o il respingimento in quanto riconducibili a quelle per le quali di regola va concesso lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, ma nella fattispecie concreta non è possibile riconoscere la protezione internazionale per la presenza di fatti impeditivi quali una causa di revoca o una causa ostativa.
La protezione complementare va, poi, riconosciuta quando il divieto di non refoulement
derivi dal “rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali”.
L’adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione consente di effettuare una catalogazione che rende l’applicazione del divieto concretamente determinata. Gli interessi protetti non possono, però, restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24160/2020; n. 13079/2019; Ordinanza n. 8571/2020), in quanto l\’orizzontalità dei diritti umani fondamentali promuove l\’evoluzione della norma a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l\’attuazione e ciò a prescindere dall’esistenza di un rischio per il richiedente asilo di essere esposto alla violazione dei diritti umani contemplati dalle convenzioni internazionali o dalla Costituzione anche nel paese di rientro.
L’ultima ipotesi prevista dal legislatore è quella contemplata dall’art. 19.1.1 parte seconda che stabilisce che non sono ammessi il respingimento o l\’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l\’allontanamento dal territorio nazionale comporti “una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché\’ di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell\’Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell\’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché\’ dell\’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d\’origine”. Per questa tipologia di protezione complementare la casistica giurisprudenziale è molto ampia nella giurisprudenza di legittimità che si è formata dopo la sentenza n. 4455 del 2018 con
riferimento alla “protezione umanitaria” e la principale novità della nuova forma di protezione è che, in base al dettato normativo, non sembra più necessaria la valutazione comparativa indicata dalle Sezioni Unite con riferimento alla protezione umanitaria nella sentenza n. 29459/2019, neppure nella forma della proporzionalità inversa stabilita nella recente sentenza delle S.U. n. 24413 del 2021, dal momento che l’esame dei legami familiari culturali o sociali con il Paese di origine costituisce elemento di valutazione del grado di radicamento allegato, non ulteriore requisito della complessiva fattispecie che dovrebbe condurre al riconoscimento della protezione complementare. Sotto questo profilo il nuovo regime appare, pertanto, diverso da quello previgente, in relazione al quale doveva, invece, essere assolto un onere allegativo anche relativo alle condizioni soggettive ed oggettive nel paese di origine, ancorché correlato alla ragione di radicamento.
Va, quindi, chiarito che le procedure relative all’accertamento della sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione internazionale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008 e dal D.Lgs. n. 159 del 2008. Il legislatore italiano ha adottato la soluzione di attribuire a degli organi tecnici e non politici, le cosiddette “Commissioni Territoriali”, tutte le competenze valutative in ordine all\’accertamento delle condizioni del diritto alla protezione internazionale. Infatti, il D.Lgs. n. 25 del 2008 (attuazione della Direttiva CE 2005/85) prevede che, a seguito della domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale deve effettuare il colloquio personale dell’interessato ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 25/2008, (colloquio che va, ai sensi del successivo art. 14 videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana) ed è chiamata, quindi, a valutare la ricorrenza delle condizioni sia per il riconoscimento della protezione massima (status di rifugiato), sia della protezione sussidiaria, sia di quella residuale del c.d. permesso di protezione speciale ex art. ex art. 32, comma 3 del D. lgs 25/2008, mentre, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs. 25/2008, avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi alla
Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il tribunale, che giudica in camera di consiglio in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 35 bis D. Lgs. 28.01.2008 n. 25. Nei casi in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 25/2008, il ricorso deve essere proposto, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione (ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’stero), avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro; negli altri casi, il ricorso deve essere proposto, entro il medesimo termine, avanti alla Sezione Specializzata in materia di immigrazione costituita presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha adottato la decisione (vedi art. 4 D.L. 17.02.2017 n. 13). L’opposizione non si atteggia come un\’impugnazione tecnicamente intesa,
poiché l\’autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa; inoltre, la cognizione del Tribunale riguarda il diritto di cui si afferma la tutelabilità e non la eventuale nullità del provvedimento amministrativo (Cass. civ. 08.06.2016 n. 11754), ma nel sistema normativo il ricorso all’autorità giudiziaria può essere proposto solo dopo l’esperimento della procedura amministrativa che ne costituisce, pertanto, una imprescindibile condizione.
L’art.35 bis D. Lgs. 25/2008 prevede, nondimeno, che quando la Commissione che ha adottato l’atto impugnato non renda disponibili entro venti giorni dalla notificazione del ricorso copia della videoregistrazione di cui al menzionato art. 14 (come pure nel caso in cui l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo ed il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione), il Tribunale debba disporre l’udienza di comparizione delle parti. Si è posto il problema se la necessità di disporre l’udienza di comparizione delle
parti implichi anche la necessità dell’audizione dell’interessato; sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svolto dinanzi alla Commissione territoriale, deve fissare l’udienza di comparizione ma non ha l’obbligo di disporre l’audizione del richiedente salvo che: «a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile» (Cass. civ. 17.11.2020 n. 26124).
Nel caso in esame la ricorrente chiedeva la propria audizione personale per meglio chiarire i profili di mancata credibilità e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per “protezione speciale”. Il Collegio riteneva opportuno procedere alla rinnovazione dell’audizione del ricorrente, apparendo necessaria l’acquisizione di chiarimenti sul contenuto delle dichiarazioni già rese dinanzi alla Commissione.
Nel merito, la ricorrente ha sostenuto di avere diritto ad ottenere lo status di “rifugiato” o la “protezione sussidiaria” o un permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto fuggita dal proprio paese per motivi di persecuzione e per il rischio di subire una violazione dei propri diritti di autodeterminazione in quanto donna.
Si deve premettere che il D. Lgs. 251/2007, conformemente alle Direttive comunitarie di cui costituisce attuazione (in particolare della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), stabilisce all’art. 3 che, per valutare la fondatezza della domanda, occorre esaminare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell’adozione della decisione, le dichiarazioni ed i documenti presentati dal richiedente, il quale deve rendere noto se
ha subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi, e la situazione individuale nonché le circostanze personali del richiedente. Ciò significa che davanti alla sezione specializzata del Tribunale opera il principio dispositivo, nel senso che il giudice decide nei limiti della domanda, ma non opera, peraltro come in tutti i procedimenti civili, il vincolo del nomen iuris indicato dalla parte. La limitazione del devolutum è data, infatti, dai fatti allegati non dalla loro qualificazione giuridica, rimessa all’autonoma determinazione del giudice.
Inoltre, il medesimo art. 3 prevede un regime probatorio attenuato, attesa la difficoltà per l’istante, costretto alla fuga per salvaguardare la propria incolumità, di dimostrare le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione (Cass. civ. 26278/2005; Cass. civ. sez., un. 27310/2008). In particolare, la suddetta disposizione stabilisce che “Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l\’autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell\’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le
informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile. La Suprema Corte ha, poi, sottolineato che la “verosimiglianza” deve “oggettivizzarsi” nel senso che va valutata la \”plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l\’età, l\’istruzione e la cultura\” (Cass. civ. 6738/2021). L’attenuazione dell’onere probatorio significa, pertanto, che l’onere di provare i requisiti necessari per ottenere la protezione internazionale non grava esclusivamente sul richiedente e le sue ragioni debbono essere ritenute veritiere non sulla base della verifica della sussistenza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri sopra indicati che consentono di ritenere credibili le dichiarazioni del richiedente asilo se, pur non integralmente provate, risultino comunque plausibili ed attendibili tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente con riguardo alla sua condizione sociale e all\’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto, quando il fatto narrato appare nel suo complesso vero o verosimile e non in contraddizione con le informazioni a disposizione dell’organo giudicante, su cui grava un obbligo di “cooperazione istruttoria”, che deve riguardare la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato rappresentata dal richiedente (Cass. civ. 27310/2008; Cass. civ. 25056/2010; Cass. civ. 16202/2012; Cass. 17.10.2014 n. 22111;
Cass. 14998/15). Da ciò discende che le necessarie informazioni devono essere acquisite anche d’ufficio, se del caso compulsando siti internet di organizzazioni internazionali, che ne garantiscano l’attendibilità (come www.unhcr.it o il sito dell’EASO) e ciò anche quando le dichiarazioni del richiedente asilo appaiano intrinsecamente inattendibili, specie con riferimento presupposto normativo della fattispecie ex art. 14, lettera c) ove l’accertamento della situazione di rischio deve
precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità e sulla condizione individuale del ricorrente (Cass. civ. 26481/2021).
Si deve, comunque, ribadire che l\’istanza diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all\’applicazione del principio della domanda, nel senso che il ricorrente ha l\’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l\’impossibilità per il giudice di introdurli d\’ufficio nel giudizio (Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19) ed il dovere di cooperazione istruttoria del giudice – disancorato dal versante dell\’art. 115 cod. proc. civ. e libero da preclusioni istruttorie – presuppone comunque il previo assolvimento da parte del richiedente dell\’onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d\’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare la misura tutoria (Cass. n. 11096-19, Cass. n. 11312-19). L\’attenuazione del principio dispositivo, cui si correla l\’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito, opera, infatti, esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell\’allegazione (v. Cass. n. 13403-19).
Non sussistono, a parere di questo Collegio, le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, atteso che la lamentata violenza subita dalla ricorrente non assume la consistenza di persecuzione proveniente direttamene dallo Stato o da gruppi organizzati né, ove la stessa provenga da privati – come sarebbe prospettabile nel caso di specie – è tale da integrare una persecuzione cui lo Stato di appartenenza non voglia o non sia in grado di reagire neutralizzandola.
Il Collegio ritiene debba invece pervenirsi al riconoscimento, in favore della ricorrente, dello status di soggetto meritevole di protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. b) del D.lgs.
n. 251/07.
La Tunisia è stata a lungo elogiata per le politiche sociali relativamente progressiste, soprattutto nei settori del diritto di famiglia e dei diritti delle donne. Nel
2017, il ministero della Giustizia ha abrogato un decreto che aveva vietato alle donne tunisine di sposare uomini non musulmani. Tuttavia le donne affrontano alti tassi di abusi domestici e l’attuazione della legge è stata fortemente limitata dalla carenza di agenti qualificati per gestire i reclami, dalla pressione sulle donne da parte di alcuni agenti per evitare di portare i mariti violenti in tribunale e dalle barriere logistiche alla segnalazione di abusi. (vedi report di Freedomhouse 2022 relativo alla Tunisia). Secondo l’ Human Rights Watch “Nonostante il paese nel 2017 abbia adottato una delle leggi più severe e progressiste del mondo arabo e del Nord Africa contro la violenza sulle donne, la mancata applicazione delle norme – sottolinea il rapporto di HRW – alla fine continua a esporle a una lunga serie di abusi. Le autorità infatti non rispondono alle richieste di aiuto, non indagano, non offrono protezione contro la violenza. E il mancato finanziamento delle reti di supporto e accoglienza lascia molte donne senza scampo, senza possibilità di difendersi dall’aggressore, anche quando questo è il padre o il marito. “La Tunisia non potrà continuare a raccontarsi come paese leader del mondo arabo per i diritti delle donne se non inizia a considerare la violenza domestica come un crimine grave” scrive Kenza Ben Azouz, ricercatrice di HRW e autrice del rapporto. ” (Tunisia: la legge sulla violenza domestica non protegge le donne | Human Rights Watch (hrw.org) )
Nella fattispecie in esame il matrimonio imposto ai danni della ricorrente attraverso la reiterata violenza fisica e psichica, tale da averne determinato la fuga, integra certamente una violenza di genere e, in quanto tale, rientra tra le ipotesi di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 12647/2022). In particolare tale violenza va qualificata anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o
una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. 606/2023).
Si aggiunga che la stessa Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall’Italia con legge 77/2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, all’art. 3 lett. a) definisce la violenza sulle donne “in termini di violazione dei diritti umani e di forma di discriminazione, comprendenti tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà”.
In definitiva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare evidente che, in caso di rientro in Tunisia, esista il serio rischio, per la richiedente asilo, di subire nuovamente atti di violenza di genere, per aver opposto, nell\’esercizio della sua fondamentale libertà di autodeterminazione, un rifiuto ad un matrimonio combinato, subendo, di conseguenza, atti di violenza fisica e psichica tali da essere ricondotti, per gravità e sistematicità, nell’ambito dei trattamenti inumani e degradanti cui fa riferimento l’art. 14, lett. b), d.lgs 251/2007.
Va quindi riconosciuto alla ricorrente il diritto ad ottenere la protezione sussidiaria mentre non occorre esaminare, per il principio di assorbimento, la domanda subordinata di protezione speciale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.
4796 – 2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Riconosce a XXXXXXil diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Messina, lì 9 febbraio 2023.
Il Giudice est. Il Presidente
(dott.ssa Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)