I precedenti del caso Fakir

Il precedente Magherini contro Italia

Il 15 gennaio 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta a Firenze nel marzo 2014 durante un fermo dei Carabinieri. A maggio la pronuncia è divenuta definitiva. Il 19 luglio 2026, a Bologna, Abderrahim Fakir è morto durante un fermo di polizia, immobilizzato a terra a faccia in giù, con il peso degli operatori sulla schiena.

La tecnica ha un nome: contenzione prona. La medicina legale ne descrive da decenni il meccanismo: la posizione a faccia in giù riduce la capacità di respirare, la pressione sul dorso la comprime ulteriormente, lo sforzo di chi si divincola — che agli occhi degli agenti appare resistenza e che spesso è fame d’aria — consuma l’ossigeno residuo. Il rischio si chiama asfissia posizionale.

Su Magherini la Corte di Strasburgo ha detto tre cose precise. Che mantenere una persona prona per venti minuti, dopo l’ammanettamento e persino dopo la perdita di coscienza, eccede ogni «assoluta necessità» e ha causato il decesso. Che l’Italia, all’epoca, era priva di linee guida e di formazione sui rischi di quella manovra. Che l’indagine mancò di indipendenza, perché due degli agenti coinvolti raccolsero personalmente le dichiarazioni di una testimone oculare.

Quella sentenza obbliga l’Italia, ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, ad adottare misure generali: protocolli che vietino il mantenimento prono dopo l’ammanettamento, formazione obbligatoria, indagini sottratte sin dalla prima ora agli operatori coinvolti.

Sul caso di Bologna l’istruttoria è appena avviata: mancano autopsia e tossicologia, gli agenti godono della presunzione di innocenza come chiunque, e ogni giudizio sulle responsabilità individuali sarebbe prematuro. Matura è invece la domanda rivolta allo Stato: da gennaio a oggi, quali protocolli sono stati adottati, quale formazione erogata, quali istruzioni operative diramate? È la verifica che il Comitato dei Ministri dovrà condurre in sede di esecuzione della sentenza, ed è la domanda che il caso di Bologna impone di porre pubblicamente, prima e accanto al processo.

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Per chi vuole approfondire: Corte EDU, sez. I, Magherini e altri c. Italia, ric. n. 32707/19, 15 gennaio 2026, definitiva dal maggio 2026 — violazione dell’art. 2 CEDU (diritto alla vita) sotto il profilo sostanziale e procedurale; equa soddisfazione: 140.000 euro. Nel solco di Saoud c. Francia (2007) e Semache c. Francia (2018). In sede penale interna i carabinieri furono assolti dalla Cassazione nel 2018: i due piani di giudizio rispondono a logiche distinte — responsabilità individuale l’uno, responsabilità dello Stato per i suoi obblighi convenzionali l’altro.