DDL Sicurezza 2024: Involuzione autoritara. Verso la democratura

DDL Sicurezza 2024: Involuzione autoritara. verso la democratura

Il Disegno di Legge (DDL) Sicurezza 2024, approvato dalla Camera il 18 settembre 2024 e attualmente in discussione al Senato (DDL 1236/Senato), ha suscitato gravi preoccupazioni per le potenziali violazioni costituzionali e la deriva autoritaria che rischia di imprimere alla società italiana.

Nuove figure di reato e anticipazione della soglia penale L’articolo 1 del DDL introduce nuove figure di reato concernenti il terrorismo, configurando il cosiddetto “terrorismo della parola”, ossia la punizione di condotte ritenute pericolose sul piano sociale indipendentemente dalla realizzazione di atti terroristici concreti. Tale misura anticipa significativamente la soglia di rilevanza penale, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che richiede invece la presenza di elementi obiettivi di pericolosità concreta e specifica (Cass. Sez.I, 16.7.2015, n.47479; Cass. Sez. V, 23.2.2012, n.12252).

Occupazione abitativa e repressione delle marginalità sociali L’articolo 10 introduce il nuovo reato di “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” (art. 634 bis c.p.), evidenziando una marcata irragionevolezza nella previsione di condotte eterogenee sotto una unica cornice sanzionatoria. Inoltre, tale disposizione contrasta apertamente con il principio di proporzionalità della pena sancito dalla recente giurisprudenza costituzionale (sent. Corte cost. n.46/2024).

Aggravanti irragionevoli e violazione del dissenso politico L’articolo 11 del DDL propone aggravanti comuni per reati commessi presso stazioni ferroviarie e metropolitane, non supportate da alcuna ragionevole giustificazione, evidenziando una logica fallace basata unicamente sull’aumento indiscriminato delle pene.

Estensione del Daspo urbano e restrizione delle libertà personali L’articolo 13 prevede l’estensione del Daspo urbano, consentendo divieti di accesso a determinate aree cittadine anche sulla base di semplici denunce non ancora giudicate, in palese conflitto con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la riserva di giurisdizione penale prevista dall’articolo 13 della Costituzione.

Criminalizzazione del dissenso pacifico e diritto di riunione L’articolo 14 trasforma nuovamente l’illecito amministrativo di blocco stradale o ferroviario in delitto quando commesso pacificamente con il proprio corpo. Tale disposizione viola palesemente il diritto costituzionale di riunione (art.17 Cost.) e di sciopero (art.40 Cost.), oltre a configurare pene irragionevolmente severe.

Incarcerazione di donne incinte e tutela dell’infanzia L’articolo 15 permette l’incarcerazione di donne incinte o madri con bambini sotto un anno in strutture insufficienti (ICAM), violando gravemente il principio del superiore interesse del minore sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e adolescenza.

Punibilità estesa e aumento sproporzionato delle pene L’articolo 16 aumenta drasticamente le pene per l’accattonaggio coinvolgendo anche minori, rappresentando una transizione pericolosa dal welfare sociale alla repressione penale.

Protezione sproporzionata delle forze dell’ordine e diritto di manifestazione Gli articoli 19 e 20 introducono aggravanti specifiche e sanzioni sproporzionate per reati commessi contro pubblici ufficiali, selezionando arbitrariamente alcune categorie di pubblici ufficiali (forze di polizia), in aperta violazione del principio di uguaglianza (art.3 Cost.) e del diritto alla protesta.

Criminalizzazione delle rivolte carcerarie e del dissenso interno L’articolo 26 introduce il reato di rivolta negli istituti penitenziari (art.415 bis c.p.), sanzionando con pene pesantissime anche atti di resistenza passiva, generando dinamiche pericolose che incentivano repressione e abuso intra moenia.

Repressione della protesta migrante L’articolo 27 estende le stesse misure repressive ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e altri luoghi di accoglienza migranti, colpendo brutalmente manifestazioni di dissenso nate da condizioni spesso disumane e degradanti.

Carmelo Picciotto, Avvocato