Cassazione Civile Ord. Sez. 1 Num. 28214 Anno 2022.

Ai fini della decisione sulla richiesta di protezione internazionale, il giudice non può valutare la credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo sulla base di una mera opinione personale, ma deve attenersi alla procedimentalizzazione legale della decisione, la quale non può fondarsi sull\’assenza di riscontri oggettivi, ma deve essere il risultato di una rigorosa applicazione dei criteri indicati dall\’art. 3 cmma 5 d-lgs 251/2007

ORDINANZA sul ricorso 1074/2021 proposto da: …., rappresentato e difeso dall\’avvocato Carmelo Picciotto, giusta procura allegata al ricorso -ricorrente – contro Ministero dell\’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l\’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope Iegis – resistente – avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 03/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2022 dal cons. PARISE CLOTILDE. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 3-12-2020 e comunicato nella stessa data, il Tribunale di Palermo ha respinto il ricorso di….., cittadino del Gambia, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all\’esito del rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito per timore di essere ucciso dai suoi concittadini e da suo zio in quanto omosessuale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Gambia, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, nei confronti del Ministero dell\’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell\’eventuale partecipazione all\’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l\’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso sono così rubricati:«I. Art. 360, co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. – Violazione art. 8 co. 2 d. Igs. 25/2008 – Nullità per violazione art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. per radicale carenza di motivazione: a) in ordine alla credibilità della ricorrente, b) in relazione in ordine a tutte le domande formulate; II. Art. 360, co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione violazione dell\’art. 111 Cost., dell\’art. 47, comma 2 Carta dei diritti fondamentali dell\’Unione Europea, degli artt. 6 e 13 C.E.D.U., dell\’art. 46 par. 3 della direttiva 2013/32/UE, d. Igs. 251/2007 relativamente agli artt. 3 co. 3, 4 e 5, art. 5, art. 6 co. 2, art. 7, art. 8 co. 2, per essere il Giudice di merito pervenuto al giudizio di inattendibilità del ricorrente senza applicare i criteri legali tipizzati per la valutazione di credibilità. Violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva. Violazione dell\’obbligo di cooperazione istruttoria. Insufficiente accertamento delle circostanze di fatto alla base della domanda; III. Art. 360, co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt. 3 co. 3 lett. a), b), c) e co. 4 del D.Igs. 251/2007, 8 co. 3 del D.Igs. 25/2008, art. 4 Direttiva 2004/83/CE, artt. 101, 115 e 116 c.p.c., in relazione agli articoli agli artt. 24 e 111 Cost. e 3, 6 e 13 CEDU, per mancato rispetto del principio di cooperazione istruttoria del giudice nell\’utilizzo delle fonti informative e conseguente vizio di motivazione. Omesso esame delle allegazioni dell\’istante, contenenti fatti decisivi per la controversia; IV. Art. 360, co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt. 3 co. 3 lett. a), b), c) del D.Igs. 251/2007, 8 co. 3 del D.Igs 25/2008, art. 4 Direttiva 2004/83/CE, artt. 101, 112, 115 e 116 c.p.c., art. 111 Cost. e 8, 6 e 13 CEDU, con riferimento al riconoscimento della protezione umanitaria, per mancato rispetto del principio di cooperazione ed omesso esame dei rischi di grave violazione dei diritti umani in caso di rientro nel Paese di origine; V. Art. 360, co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione della legge nazionale e sovrannazionale inerente il permesso di soggiorno per motivi umanitari, e in particolare degli artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. 286/1998, dell\’art. 32 del d.lgs. 25/2008, degli articoli art. 3, 8 e 14 CEDU e dell\’art. 10 Cost., dell\’art. 14, lettere a), b) e c) del d.lgs. 251/2007, nonché vizio di motivazione; VI. Art. 360, co. 1 n. 3 e e 4 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35bis co. 9, 10, 11 lett. A) e 13 co. ibis del D. Igs. 25/2008, in relazione agli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\’Unione europea, 6 CEDU e 24 e 111 Cost., per il rigetto dell\’istanza motivata di disporre audizione del ricorrente da parte del giudice, in assenza di videoregistrazione. Violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, del dovere di leale collaborazione del giudice, del principio del contraddittorio e di parità delle armi; VII. Art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
– Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 14 d.lgs. 251/07 e art. 8 d.lgs. 25/08. Vizio di motivazione per aver il Tribunale di Palermo escluso la protezione sussidiaria sulla base della sola credibilità soggettiva del ricorrente; VIII. Art. 360, co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 co. 3 e co. 5 del d. Igs. 251/2007 e degli articoli 8 co. 3 e 27 del d. Igs. 25/2008, in relazione al riconoscimento della protezione di cui all\’art. 14 lett. b) e c) d. Igs. 251/2007. Vizio di motivazione e/od omessa valutazione di un fatto decisivo, con riferimento al trattamento attuale in Gambia delle persone omosessuali; IX. Art. 360, co. 1 n. 3 e 4 c.p.c. – violazione dell\’art. 111 Cost., dell\’art. 47, comma 2 Carta dei diritti fondamentali dell\’Unione Europea, degli artt. 6 e 13 C.E.D.U. con riferimento all\’accertamento del rischio di violazione dell\’art. 3 C.E.D.U., dell\’art. 46 par. 3 della direttiva 2013/32/UE, dell\’art. 14 d. Igs. 251/2007, dell\’art. 8 co. 3 d. Igs. 25/2008. Violazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva. Errore nella valutazione giuridica del rischio di violazione dell\’art. 3 CEDU in caso di rientro nel Paese di origine; X. Art. 360, co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. – E nello specifico: X.a) Art. 360, co. 1 n. 3) e 4) c.p.c. Violazione art. 8 co. 2 d. Igs. 25/2008 – Nullità per violazione art. 132 co. 2 n. 4) c.p.c. per radicale carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007; X. b) Art. 360, co. 1 n. 3) e 5) c.p.c. Violazione art. 115 c.p.c. – Inconciliabilità delle informazioni probatorie riportate e utilizzate dal giudice per negare la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. b) con quelle contenute nei verbali di audizione e di udienza e nella relazione psico-sociale, circa fatti essenziali discussi dalle parti che non sono stati fatti oggetto di valutazione fini del decidere. Vizio di motivazione per omesso esame di un fatto storico che ha formato oggetto di discussione tra le parti e che è decisivo ai fini di una diversa soluzione della controversia. X.c) Art. 360, co. 1 n. 3) c.p.c. Violazione art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007». 2.Con i motivi primo, secondo e terzo il ricorrente svolge censure attinenti al giudizio di non credibilità della vicenda dallo stesso narrata espresso dal Tribunale. Con diffuse e articolate argomentazioni, il ricorrente deduce che il Tribunale ha recepito il giudizio di non credibilità espresso dalla Commissione territoriale senza tenere conto del suo sforzo di circostanziare la domanda e senza compiere alcun accertamento ufficioso in base alle fonti indicate negli atti difensivi, con motivazione per relationem e apparente. Erroneamente il Tribunale, ad avviso del ricorrente, ha ritenuto che la relazione medico- legale prodotta non consentisse di verificare il nesso causale tra l\’onicodistrofia al terzo dito della mano sinistra e al quarto dito della mano destra e le torture che riferiva di aver subito dallo zio a causa della sua omosessualità. Inoltre rimarca di aver dedotto nel ricorso introduttivo che la sua audizione avanti alla Commissione non era avvenuta nel rispetto dei criteri e linee gu ida dell\’UNHCR (pag. 17 e 18 ricorso) e che le vicende narrate trovavano pieno riscontro esterno nelle fonti ufficiali sulla situazione del Gambia. Le difficoltà psicologiche del richiedente, documentate sia dal centro di accoglienza sia nelle note allegate alla relazione medica (atteggiamento di chiusura e timidezza), nonché le condizioni personali dello stesso (orfano senza scolarità) avrebbero dovuto essere valutate dal Collegio, che neppure aveva rinviato la decisione in attesa che fosse pronto il referto urologico (pag.23 ricorso), da cui avrebbe potuto accertarsi il nesso causale tra le torture da egli subite ai genitali e i problemi di erezione e minzione lamentati (secondo motivo). Richiama le fonti che assume prodotte nel giudizio di merito sulla situazione degli omosessuali in Gambia (terzo motivo) e denuncia come omesso esame di fatti decisivi la mancata considerazione di dette fonti, anche per essere l\’omosessualità punita come reato, con pene detentive molto severe, fino all\’ergastolo. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe dovuto colmare le lacune del racconto con l\’esercizio dei poteri ufficiosi oppure valorizzando il contenuto della relazione medico- legale, in cui comunque si dava atto di quanto riferito dal richiedente.
3. Con i motivi quarto e quinto il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria per non avere il Tribunale considerato la violazione dei diritti umani verso gli omosessuali attuata in Gambia e il pericolo subendo, anche per discriminazione, in caso di rimpatrio, senza effettuare alcuna valutazione comparativa. Deduce di aver documentato di avere svolto lavori socialmente utili e frequentato un corso di alfabetizzazione e rileva che erroneamente detti fatti erano stati ritenuti insufficienti a dimostrare l\’integrazione dal Tribunale, che non aveva valutato la salute del ricorrente in termini di benessere psico-fisico (pag. 34 ricorso), mentre dalla relazione medico-legale egli presentava un quadro sintomatologico coerente con il disturbo da stress post traumatico. Richiama diffusamente la normativa di riferimento e la giurisprudenza di questa Corte e deduce che il Tribunale ha effettuato una valutazione atomistica e frammentaria, senza considerare che anche in Libia il ricorrente aveva subito episodi di violenza e trattamenti disumani, dei quali aveva riferito nel corso della visita medico- legale. 4. Con i motivi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo si duole della sua mancata audizione personale, che assume essere obbligatoria in mancanza di videoregistrazione di quella avvenuta avanti alla Commissione territoriale (sesto motivo), nonché del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria solo sulla base del giudizio di non credibilità (settimo motivo), errato per quanto illustrato nei motivi precedenti, per avere il Tribunale omesso di valutare il fatto decisivo del trattamento attuale in Gambia delle persone omosessuali (ottavo motivo), nonché per avere i giudici omesso accertamenti ufficiosi e la valutazione del pericolo subendo in caso di rimpatrio in violazione dell\’art.3 CEDU (nono motivo). Deduce la nullità del decreto per radicale carenza di motivazione sulla sussistenza dei requisiti ex art.14, lett. b) d.lgs.n.151/2007 (motivo decimo aa), per motivazione apparente (motivo decimo c), per inconciliabilità delle informazioni utilizzate rispetto a quelle contenute nel verbale di audizione e nella relazione psico-sociale prodotta (motivo decimo b).
5. In via pregiudiziale, va dichiarata l\’inammissibilità della costituzione del Ministero dell\’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell\’eventuale partecipazione all\’udienza di discussione della causa ai sensi dell\’art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l\’esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 6. I motivi primo, secondo e terzo, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati con riguardo al denunciato vizio motivazionale. 6.1. Occorre ribadire che in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell\’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto \”della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente\” (di cui all\’art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all\’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l\’accadimento, sicché è compito dell\’autorità amministrativa e del giudice dell\’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell\’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l\’esercizio di poteri-doveri d\’indagine officiosi e l\’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 26921/2017; Cass. 17916/2018; Cass.10/2021). 6.2. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la credibilità delle vicende narrate dal richiedente a cagione della sua fuga dal Gambia semplicemente riportandosi a quanto osservato dalla Commissione territoriale, senza dare conto di fare applicazione ai criteri di cui all\’art.3 del d.lgs. n. 251 del 2007 mediante una valutazione autonoma sull\’attendibilità della narrazione del ricorrente, nonostante la delicatezza intrinseca delle vicende allegate, dalle quali astrattamente potrebbe conseguire il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a e b) d.lgs. n. 251 del 2007, per essere l\’allegazione del ricorrente riferita alla situazione degli omosessuali nel Paese di origine. Il Tribunale si è, dunque, limitato a trascrivere nel decreto le considerazioni espresse dalla Commissione Territoriale, senza nulla aggiungere circa il proprio convincimento, anche a confutazione delle contestazioni sollevate al riguardo nel ricorso di primo grado, in particolare sia quanto alle deduzioni specifiche – fondate su fonti internazionali – circa il fatto che il nuovo governo del Gambia non ha abrogato le leggi che criminalizzano le condotte omosessuali, sia quanto ai profili fattuali sulla credibilità con cui il richiedente censurava il giudizio della Commissione. Le fonti internazionali citate nel decreto del Tribunale riguardano, invero, la sola mancanza di un conflitto interno o internazionale, ma non la specifica condizione del richiedente, laddove l\’art. 3, comma 5, lett. c) ed e) esige che il giudice di merito tenga conto delle informazioni «generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone». Inoltre il Tribunale ha fondato la decisione anche sulla relazione medico legale prodotta dal ricorrente, ma ne ha riportato solo parte delle conclusioni, omettendo l\’analisi delle note di valutazione psicologica, trascritte nel ricorso (p. 10), nelle quali il consulente dava atto di un quadro sintomatologico – piuttosto grave – «pienamente coerente con i criteri del disturbo da stress post- traumatico», evidenziando anche che «elevato è inoltre il rischio di ritraumatizzazione legato alle continue rievocazioni», e raccomandando un «continuo monitoraggio della condizione psichica di C.A. e che possa iniziare al più presto un percorso psicoterapeutico strutturato».
6.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ricorre il vizio motivazionale denunciato, nel sens o precisato.
7. In conclusione, vanno accolti i motivi primo, secondo e terzo, dichiarati assorbiti gli altri, il decreto impugnato va cassato nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Palermo, in diversa composizione collegiale, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M. La Corte accoglie i motivi primo, secondo e terzo, dichiarati assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato nei limiti