Analisi completa del DDL Sicurezza n. 1660

Analisi completa del DDL Sicurezza n. 1660
Indice dei contenuti
1. Introduzione
2. Cronistoria dell'iter parlamentare
3. Struttura e contenuti del DDL
4. Principali innovazioni normative
5. Fonti giuridiche correlate
6. Analisi giuridica
7. Commenti e critiche
8. Conclusioni
9. Testi completi delle norme citate
10. Fonti consultate


Introduzione
Il disegno di legge n. 1660 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", presentato alla Camera dei Deputati il 22 gennaio 2024 su iniziativa del Governo (Ministri Piantedosi, Nordio e Crosetto), rappresenta un intervento normativo di ampia portata che incide su diversi ambiti dell'ordinamento giuridico italiano.

Il provvedimento, approvato dalla Camera il 18 settembre 2024 e attualmente all'esame del Senato (S. 1236), si compone di 38 articoli suddivisi in 6 Capi tematici e introduce modifiche significative al codice penale, al codice antimafia e ad altre normative in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze dell'ordine, contrasto al terrorismo e ordinamento penitenziario.

Questa analisi offre una valutazione complessiva del disegno di legge, esaminandone l'iter parlamentare, la struttura, le principali innovazioni normative, l'impatto sull'ordinamento giuridico e le criticità evidenziate da esperti e commentatori.


Cronistoria dell'iter parlamentare
22 gennaio 2024
Presentazione del disegno di legge alla Camera dei Deputati (C. 1660)
Iniziativa del Governo: Ministro dell'Interno PIANTEDOSI Matteo, Ministro della Giustizia NORDIO Carlo, Ministro della Difesa CROSETTO Guido

9 febbraio 2024
Assegnazione alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia in sede Referente
Richiesto parere delle Commissioni: III Affari Esteri, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura, VIII Ambiente, IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche UE e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

27 febbraio 2024
Inizio esame in Commissione
Relatori: COLUCCI Alessandro (per la Commissione I Affari Costituzionali), MONTARULI Augusta (per la Commissione I Affari Costituzionali), BISA Ingrid (per la Commissione II Giustizia), PITTALIS Pietro (per la Commissione II Giustizia)

6 agosto 2024
Conclusione esame in Commissione
10 settembre 2024
Inizio discussione in Assemblea
Relatori in Assemblea: MONTARULI Augusta (per la Commissione I Affari Costituzionali, per la maggioranza), COLUCCI Alessandro (per la Commissione I Affari Costituzionali, per la maggioranza), BISA Ingrid (per la Commissione II Giustizia, per la maggioranza), PITTALIS Pietro (per la Commissione II Giustizia, per la maggioranza), MAGI Riccardo (di minoranza)

18 settembre 2024
Approvazione del disegno di legge
19 settembre 2024
Trasmissione al Senato (S. 1236)
Stato attuale
In prima lettura al Senato
Il disegno di legge è attualmente in prima lettura al Senato (S. 1236) dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati il 18 settembre 2024.

Struttura e contenuti del DDL
Il DDL n. 1660 è strutturato in 6 Capi tematici, per un totale di 38 articoli:

CAPO I
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata
Articoli 1-9

Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 nel codice penale
Modifiche al codice antimafia
Revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna per terrorismo
CAPO II
Disposizioni in materia di sicurezza urbana
Articoli 10-18

Nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile
Nuove circostanze aggravanti comuni
Estensione del Daspo urbano
CAPO III
Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia
Articoli 14-20

Inasprimento delle pene per violenza e resistenza a pubblico ufficiale
Modifiche all'articolo 415 del codice penale
Arresto in flagranza differita per manifestazioni pubbliche
CAPO IV
Disposizioni in materia di vittime di usura
Misure a tutela delle vittime di usura

CAPO V
Norme sull'ordinamento penitenziario
Modifiche all'ordinamento penitenziario

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza
CAPO VI
Disposizioni finali
Norme sulla copertura finanziaria e sull'entrata in vigore

Principali innovazioni normative
Modifiche al codice penale
Il DDL interviene in modo significativo sul codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato e aggravanti:

Nuovi reati
Detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)
Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.)
Rivolta all'interno degli istituti penitenziari
Nuove aggravanti
Reati commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli (art. 61, n. 11-decies c.p.)
Truffa aggravata nei confronti delle persone anziane (art. 640, comma 2-bis c.p.)
Inasprimento delle pene
Violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.)
Lesioni personali a pubblico ufficiale (art. 583-quater c.p.)
Danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico (art. 635 c.p.)
Modifiche all'esecuzione penale
Rinvio facoltativo (non più obbligatorio) dell'esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza (art. 146 c.p.)
Modifiche alla disciplina dell'arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.)
Modifiche al codice antimafia
Il DDL modifica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia):

Estende il campo di applicazione delle prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo.
Interviene sulla documentazione antimafia, includendo le imprese aderenti ai contratti di rete e prevedendo la non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare quando ciò comporti il venir meno dei mezzi di sostentamento.
Prevede l'esclusione dai benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata dei parenti o affini che abbiano interrotto le relazioni familiari con i soggetti destinatari di misure di prevenzione.
Altre modifiche normative
Il DDL interviene anche su altre normative:

Misure di prevenzione personali: Attribuisce al tribunale in composizione monocratica la cognizione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari.
Protezione di collaboratori e testimoni di giustizia: Introduce disposizioni in materia di rilascio delle identità di copertura.
Cittadinanza: Estende da tre a dieci anni il termine per adottare il provvedimento di revoca della cittadinanza in caso di condanna per terrorismo.
Daspo urbano: Estende l'ambito di applicazione del divieto di accesso a determinate aree urbane.
Immigrazione: Modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione).
Fonti giuridiche correlate
Il disegno di legge n. 1660 interviene su numerose fonti normative, modificando e integrando l'ordinamento giuridico italiano in diversi ambiti. Di seguito le principali norme oggetto di modifica:

Codice Penale
Articolo 1: Introduce l'articolo 270-quinquies.3 e modifica l'articolo 435 del codice penale, creando nuove fattispecie di reato relative alla detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e alla divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche.
Articolo 10: Introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile.
Articolo 11: Introduce una nuova circostanza aggravante comune per i reati commessi nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli, e l'ipotesi di truffa aggravata nei confronti delle persone anziane.
Articolo 12: Modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, rendendo facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena.
Articolo 14: Modifica gli articoli 336 e 337 del codice penale relativi alla resistenza a pubblico ufficiale.
Articolo 15: Modifica l'articolo 583-quater del codice penale.
Articolo 18: Modifica l'articolo 415 del codice penale.
Codice di Procedura Penale
Articolo 14: Modifica gli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale, estendendo l'arresto in flagranza differita ai reati commessi durante manifestazioni pubbliche.
Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)
Articolo 2: Modifica l'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, estendendo il campo di applicazione delle prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo.
Articolo 3: Modifica gli articoli 85 e 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia, includendo le imprese aderenti ai contratti di rete e prevedendo la non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e ottenere concessioni quando ciò comporti il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia.
Articolo 5: Ulteriori modifiche al codice antimafia, prevedendo l'esclusione dai benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata dei parenti o affini entro il quarto grado che abbiano interrotto definitivamente le relazioni familiari con i soggetti destinatari di misure di prevenzione.
Altre norme modificate
Articolo 4: Modifica l'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, intervenendo sulla disciplina delle misure di prevenzione e attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari.
Articolo 6: Modifica l'articolo 2 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, introducendo disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio delle identità di copertura.
Articolo 9: Interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione, estendendo da tre a dieci anni il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.
Articolo 13: Estende l'ambito di applicazione del c.d. Daspo urbano nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi in aree interne delle infrastrutture di trasporto pubblico.
Articolo 19: Modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione).
Analisi giuridica
L'analisi delle critiche mosse al DDL da parte di giuristi, magistrati, associazioni e sindacati evidenzia diverse criticità e possibili profili di incostituzionalità:

Anticipazione eccessiva della soglia di punibilità
L'introduzione del nuovo articolo 270-quinquies.3 c.p. è stata criticata per l'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità, in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. I, 16.7.2015, n. 47479) che richiede elementi di carattere oggettivo per la configurazione dei reati con finalità di terrorismo.

La norma rischia di punire la mera intenzione, in contrasto con i principi costituzionali che impongono di mantenere distanza dai modelli del diritto penale dell'intenzione e del tipo d'autore.

Sproporzione sanzionatoria
Diverse disposizioni del DDL presentano cornici edittali che appaiono sproporzionate rispetto alla gravità delle condotte sanzionate, in possibile contrasto con il principio di proporzionalità della pena sancito dalla Corte costituzionale (sent. n. 236/2016 e n. 46/2024). In particolare:

La nuova fattispecie di occupazione arbitraria di immobile (art. 634-bis c.p.)
L'aggravante per i reati commessi nelle infrastrutture ferroviarie
Le pene previste per la resistenza passiva durante manifestazioni
Indeterminatezza delle fattispecie
Alcune fattispecie introdotte o modificate dal DDL presentano profili di indeterminatezza, in possibile contrasto con il principio di tassatività e determinatezza della norma penale (art. 25 Cost.):

La "cessione ad altri" dell'immobile occupato (art. 634-bis c.p.)
La cooperazione nell'occupazione dell'immobile "fuori dei casi di concorso nel reato"
La definizione di "rivolta" all'interno degli istituti penitenziari
Criminalizzazione del dissenso
Diverse disposizioni sono state criticate per il rischio di criminalizzare il dissenso e le proteste sociali, in possibile contrasto con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e il diritto di riunione (art. 17 Cost.):

L'inasprimento delle pene per i reati commessi durante manifestazioni
L'aggravante per chi commette violenza o minaccia al fine di impedire la realizzazione di un'opera pubblica
La punizione della resistenza passiva
L'arresto in flagranza differita per manifestazioni pubbliche (art. 14)
Trattamento delle donne in gravidanza
La modifica dell'articolo 146 c.p., che rende facoltativo il rinvio dell'esecuzione della pena per le donne in stato di gravidanza, è stata criticata per il possibile contrasto con:

Il principio di tutela della maternità (art. 31 Cost.)
Il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 Cost.)
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), per il potenziale impatto discriminatorio su specifici gruppi sociali
Misure discriminatorie
Alcune disposizioni sono state criticate per il loro potenziale effetto discriminatorio:

Il divieto di vendita di schede SIM a stranieri non UE sprovvisti di permesso di soggiorno
L'estensione del Daspo urbano sulla base di semplici denunce
Impatto sull'ordinamento giuridico
Il DDL n. 1660 ha un impatto significativo sull'ordinamento giuridico italiano, intervenendo su diversi ambiti:

Contrasto al terrorismo: Introduce nuove fattispecie di reato e strumenti per prevenire e contrastare attività terroristiche.
Sicurezza urbana: Rafforza gli strumenti di contrasto all'occupazione abusiva di immobili e introduce nuove aggravanti per reati commessi in luoghi pubblici o di trasporto.
Tutela delle forze dell'ordine: Inasprisce le pene per i reati commessi contro il personale in servizio.
Ordinamento penitenziario: Modifica le norme sul rinvio dell'esecuzione della pena.
Cittadinanza: Introduce nuove ipotesi di revoca della cittadinanza per reati di terrorismo.
Misure di prevenzione: Amplia l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.
Protezione delle vittime: Introduce nuove disposizioni a tutela delle vittime di reati, in particolare dell'usura.
Il disegno di legge si inserisce in un contesto di rafforzamento delle misure di sicurezza pubblica, con un approccio che tende a inasprire le pene e ad ampliare le fattispecie di reato, in particolare in materia di terrorismo, criminalità organizzata e sicurezza urbana.

Commenti e critiche
Il disegno di legge n. 1660 ha suscitato numerose critiche e preoccupazioni da parte di esperti giuristi, magistrati, associazioni e sindacati. Di seguito una sintesi delle principali posizioni critiche espresse nei confronti del provvedimento.

Critiche da parte di giuristi e magistrati
"Colpisce la tendenza a introdurre nuove incriminazioni e a introdurre inasprimenti sanzionatori. E preoccupa, in secondo luogo, la costruzione di nuove fattispecie penali (o l'introduzione di aggravanti) che perseguono l'obiettivo di sanzionare in modo deteriore gli autori di reato che hanno commesso fatti nel corso di manifestazioni pubbliche o di iniziative di protesta."

Magistratura democratica
"Prevede l'arresto in differita anche per le manifestazioni pubbliche. In pratica, ti vengono a prendere a casa dopo aver visto il video della manifestazione; se alla polizia è sfuggito qualcosa, ex post ti arrestano per comportamenti che a questo punto anche discrezionalmente valuteranno come reato. [...] È chiaro l'intento di criminalizzare le proteste ambientaliste."

Prof. Antonello Ciervo (Unitelma Sapienza di Roma)
"Gli istituti a custodia attenuata per detenute madri sono appena 5 in tutta Italia. Finirà che le donne in attesa di partorire andranno in carceri normali e sfido chiunque a dire che è accettabile che una donna con un neonato o una puerpera possa stare in una cella dove le condizioni igieniche fanno pena, senza assistenza psicologica, in realtà sovraffollate. Non è da Stato di diritto."

Francesco Petrelli, presidente dell'Unione Camere Penali
Critiche da parte di associazioni
"Le nuove disposizioni che il Governo vorrebbe introdurre appaiono, infatti, impostate ad una logica repressiva, securitaria e concentrazionaria: la sicurezza è declinata solo in termini di proibizioni e punizioni, ignorando che è prima di tutto sicurezza sociale, lavorativa, umana e dovrebbe essere finalizzata all'uguaglianza delle persone. Il disegno di legge del Governo strumentalizza, invece, le paure delle persone e contravviene ai doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione."

Documento congiunto ASGI e Antigone
"Non crediamo che la misura possa avere un reale effetto di deterrenza. Rischia invece di essere una norma discriminatoria che va ad ostacolare il diritto di comunicare con i propri familiari nei paesi di origine e al contempo potrebbe alimentare il mercato nero delle Sim, con inevitabili conseguenze in termini di sicurezza."

Oliviero Forti, responsabile Immigrazione della Caritas italiana, sul divieto di vendita di schede SIM a stranieri non UE sprovvisti di permesso di soggiorno
Critiche da parte di sindacati
"Una vergogna che introduce norme pensate e volute per colpire in maniera indiscriminata chi esprime il proprio dissenso verso le scelte compiute dal Governo o che manifesta per difendere il posto di lavoro e contro le crisi occupazionali, pacificamente ma in modo determinato, prevedendo fino a due anni di carcere per chi effettua queste proteste nelle strade o in altri luoghi pubblici."

CGIL, sulle sanzioni sulla "resistenza passiva"
Conclusioni
Il DDL n. 1660 rappresenta un intervento normativo di ampia portata in materia di sicurezza pubblica, con significative modifiche al codice penale, al codice antimafia e ad altre normative. L'analisi giuridica ha evidenziato diverse criticità e possibili profili di incostituzionalità, che potrebbero compromettere l'efficacia e la tenuta giuridica del provvedimento.

Il disegno di legge si caratterizza per un approccio prevalentemente repressivo alla sicurezza pubblica, con un significativo inasprimento delle pene e l'introduzione di nuove fattispecie di reato. Le principali preoccupazioni riguardano:

La tendenza a utilizzare il diritto penale come strumento principale per affrontare problemi di natura sociale, in contrasto con il principio di extrema ratio.
L'eccessiva anticipazione della soglia di punibilità in alcune fattispecie, che rischia di sanzionare condotte prive di concreta offensività.
La sproporzione sanzionatoria di diverse disposizioni, in possibile contrasto con i principi costituzionali in materia di ragionevolezza e proporzionalità della pena.
Il potenziale impatto sui diritti fondamentali, in particolare sulla libertà di manifestazione del pensiero, sul diritto di riunione e sulla tutela della maternità.
Il rischio di effetti discriminatori nei confronti di categorie vulnerabili, come i migranti, i detenuti e le donne in gravidanza.
Il dibattito parlamentare al Senato, dove il DDL è attualmente in esame, potrebbe rappresentare un'occasione per apportare modifiche che tengano conto delle criticità evidenziate, bilanciando meglio le esigenze di sicurezza pubblica con il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali.

Sarà importante monitorare l'evoluzione dell'iter parlamentare e le eventuali modifiche che verranno apportate al testo, nonché le reazioni della comunità giuridica e della società civile.

Testi completi delle norme citate
Art. 270-quinquies.3 Codice Penale - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.


Fonte: Brocardi.it - Codice Penale

Art. 336 Codice Penale - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.


La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.


Fonte: Brocardi.it - Codice Penale

Art. 382-bis Codice di Procedura Penale - Arresto in flagranza differita

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.


1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.


Fonte: Brocardi.it - Codice di Procedura Penale

Art. 14 del DDL Sicurezza n. 1660 - Modifiche agli articoli 336, 337, 343, 380 e 382-bis del codice penale e del codice di procedura penale

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;
b) al secondo comma, le parole: «la reclusione è da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione è da quattro a dieci anni».


2. All'articolo 337 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni».


3. All'articolo 343, secondo comma, del codice penale, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni».


4. All'articolo 380, comma 2, lettera l-ter), del codice di procedura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale» sono soppresse.


5. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «manifestazioni sportive» sono inserite le seguenti: «ovvero in occasione di manifestazioni pubbliche»;
b) al comma 2, dopo le parole: «manifestazioni sportive» sono inserite le seguenti: «ovvero in occasione di manifestazioni pubbliche».


Fonti consultate
Fonti istituzionali
Camera dei Deputati: Scheda del progetto di legge C. 1660 - Pagina ufficiale della Camera dei Deputati con informazioni sull'iter parlamentare, i relatori e le date delle sedute
Camera dei Deputati: Testo del disegno di legge C. 1660 - Testo completo del disegno di legge presentato alla Camera
Camera dei Deputati: Temi parlamentari: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Scheda tematica della Camera dei Deputati sul DDL
Senato della Repubblica: Scheda del disegno di legge S. 1236 - Pagina ufficiale del Senato con informazioni sull'iter parlamentare al Senato
Analisi giuridiche e commenti di esperti
Questione Giustizia: Note concernenti il Disegno di legge N.1236/Senato - Analisi giuridica dettagliata delle criticità costituzionali del DDL
Melting Pot: Una nuova minaccia allo stato di diritto. No al nuovo "ddl sicurezza" - Analisi critica del DDL con riferimento al documento congiunto di ASGI e Antigone
Brocardi.it: Art. 336 codice penale - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale - Testo e commento dell'articolo 336 del codice penale
Brocardi.it: Art. 382 bis codice di procedura penale - Arresto in flagranza differita - Testo e commento dell'articolo 382-bis del codice di procedura penale
Articoli di stampa e media
Avvenire: I dubbi della società civile sulla stretta "liberticida" del Ddl sicurezza - Articolo che raccoglie le critiche di sindacati, giuristi e associazioni
Il Fatto Quotidiano: Il ddl Sicurezza è autoritario e liberticida - Commento critico di Luigi de Magistris
Giurisprudenza rilevante
Corte Costituzionale: Sentenza n. 236/2016 sulla proporzionalità della pena
Corte Costituzionale: Sentenza n. 46/2024 sulla dosimetria della pena
Corte Costituzionale: Sentenza n. 191/2020 sulle condotte con finalità di terrorismo
Corte di Cassazione: Cass. Sez. I, 16.7.2015, n. 47479 sulle condotte con finalità di terrorismo
Corte di Cassazione: Cass. Sez. V, 23.2.2012, n. 12252 sulla matrice oggettiva delle condotte con finalità di terrorismo